Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32358, pubblicata il 13 dicembre 2018, hanno respinto il ricorso proposto da Juventus Football Club contro il C.O.N.I. ed F.C. Internazionale, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha definitivamente assegnato lo scudetto per la stagione 2005/06 ai nerazzurri.
Il fatto.
Come ricorderanno gli appassionati, la stagione 2005/06 del campionato di calcio di Serie A si è conclusa con la Juventus prima classificata, il Milan seconda e l’Inter sul gradino più basso del podio.
A seguito di un procedimento disciplinare per illeciti sportivi aperto nei confronti delle prime due posizionate, però, i bianconeri sono stati retrocessi in Serie B ed i rossoneri pesantemente penalizzati. Di conseguenza, nel luglio del 2006, su delibera del Commissario straordinario della F.I.G.C., il titolo di “Campione d’Italia” è stato assegnato all’Inter.
Nel 2011, la Società torinese ha chiesto alla F.I.G.C. di revocare, in autotutela, lo scudetto assegnato alla squadra di Milano, non vinto sul campo, a causa delle inchieste sorte all’epoca nei confronti di quest’ultima Società, poi tutte archiviate.
La Federazione, tuttavia, non ha accolto tale richiesta.
Così la medesima squadra di Torino si è rivolta al T.N.A.S. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), chiedendo la revoca sia della deliberazione commissariale, sia del provvedimento federale, oltre ad un congruo risarcimento dei danni.
Questo Collegio Arbitrale, con lodo del 15 novembre 2011, ha respinto la domanda, dichiarando la propria incompetenza a decidere. Ha ritenuto, infatti, che la richiesta, palesemente riguardante il mondo dello sport, concernesse una situazione giuridica soggettiva (formalmente e sostanzialmente) indisponibile da parte della F.I.G.C. e, pertanto, non compromettibile.
La Società torinese, allora, ha impugnato per nullità il lodo del T.N.A.S. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiedendo, anche in questa sede, la disapplicazione dei due predetti provvedimenti.
Con sentenza n. 7023 del 22 novembre 2016, i giudici romani hanno dichiarato di non poter conoscere l’impugnazione del lodo arbitrale, per difetto assoluto di giurisdizione.
La Juventus, quindi, ha proposto ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiedendo di dichiarare la giurisdizione ordinaria della Corte d’Appello di Roma, o quella amministrativa del T.A.R. per il Lazio.
La pronuncia delle Sezioni Unite.
Con la sentenza in commento è stato rigettato il ricorso in quanto dichiarato infondato.
Gli Ermellini, in particolare, dopo aver preliminarmente ribadito il principio (già sancito in Cass., SS.UU., n. 18052/2010) per il quale “la giustiziziabilità della pretesa dinanzi alla giustizia statale costituisce una questione non di giurisdizione ma di merito“, hanno confermato quanto osservato dalla Corte territoriale in materia di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale.
Per pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, infatti, le questioni riguardanti la regolarità delle competizioni ed il corretto svolgimento delle attività agonistiche sono riservate all’autonomo ordinamento sportivo. Possono essere devolute al giudice ordinario, per contro, solo le vertenze patrimoniali tra società, atleti e tesserati.
A causa, dunque, del chiaro oggetto dell’impugnazione del lodo del T.N.A.S., e cioè “l’attribuzione e la revoca (quale contrarius actus) del titolo di campione d’Italia“, le Sezioni Unite hanno definitivamente ritenuto la questione rientrante nell’autonomia dell’ordinamento calcistico e assolutamente irrilevante per l’ordinamento statale.
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Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.