Inapplicabile il principio di non contestazione per ricorso notificato via Pec
Con la sentenza 33155/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che è improcedibile il ricorso per Cassazione se, all’atto del deposito, il difensore non ha rispettato l’onere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo della “relata di notifica”.
La vicenda è sorta nel 2014, quando la Società s.r.l ha notificato a T.M. un atto di precetto. L’intimata propose appello agli atti esecutivi per vizi formali del precetto.
Più che per i motivi di ricorso, la Suprema Corte, per quanto riguarda la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, assume che non è stata prodotta una copia autentica della relazione di notificazione della suddetta sentenza, come richiesto dall’art. 369 c.p.c., e non tanto per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata.
Per tale motivo, gli Ermellini, hanno ritenuto il ricorso improcedibile.
Chi impugna un provvedimento per Cassazione, com’è noto, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha il dovere di depositare il provvedimento che gli è stato notificato, completo di relazione di notificazione ( art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.); nel caso di specie, alla ricorrente, le è stata notificata la sentenza d’appello per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Studio Legale Damoli
inapplicab. princ non contestazione per ric notificato via pec