La partner di una unione civile che ha rinunciato ad opportunità lavorative, ha diritto ad un assegno divorzile in caso di scioglimento

Il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 13 marzo 2019, è stato il primo in Italia che ha deciso in merito allo scioglimento dell’unione civile con relativa attenzione al trattamento economico.

Il fatto

Una coppia di donne, già conviventi da tre anni, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, hanno deciso di unirsi civilmente presso il Comune di Pordenone.

Una delle due donne ha deciso di spostarsi da Venezia a Pordenone, accettando il lavoro meno remunerativo, pur di instaurare un rapporto stabile e di convivenza con l’altra donna.

Decorsi due anni, una donna ha deciso di interrompere l’unione, proponendo di aderire alla dichiarazione unilaterale di volontà disciplinata dall’art. 24 della suddetta Legge.

L’altra convivente non ha aderito alla dichiarazione nel termine dei tre mesi, venendo, così, depositato il ricorso per lo scioglimento.

La pronuncia 

Il Presidente del Tribunale, valutate le prove, ha disposto l’assegno divorzile per la partner economicamente più debole e per il mutamento di vita scelto per la convivenza della coppia.

Per tale motivo, si è fatto riferimento non solo alla natura assistenziale e a quella perequativa-compensativa, ma anche in considerazione del cambiamento di attività lavorativa, in minus, della partner.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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