Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Qualora quest’ultimo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, egli può anche sostituire la parte.

La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore se una o entrambe le parti comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Il fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare ha chiesto al Tribunale di Udine di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato con un conduttore per la mancata prestazione del deposito cauzionale.

L’inquilino si è costituito eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Su invito del giudice, si è avviata, dunque, tale procedura.

Al primo incontro hanno partecipato i soli procuratori delle parti, che hanno chiesto un breve rinvio.

Successivamente, gli stessi legali hanno comunicato telefonicamente al mediatore l’impossibilità delle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale.

Il secondo incontro, dunque, non si è mai tenuto.

All’esito del procedimento giudiziale, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per la mancata sussistenza della condizione di procedibilità.

Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste.

Il proprietario dell’immobile ha, quindi, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

 Con la sentenza n. 8473, pubblicata il 27 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha risolto due questioni giuridiche:

  • la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore affinché il tentativo si possa ritenere compiuto?

L’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Di conseguenza, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore mandando il solo avvocato. In ogni caso, la comparizione può essere anche delegata. E non è previsto ed escluso che la delega possa essere conferita anche al proprio difensore. A tal fine, la parte deve conferirgli una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Resta sottinteso che la parte non possa conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

  • quando si può ritenere che il tentativo di mediazione obbligatoria sia utilmente concluso?

Secondo l’art. 8 predetto, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di dar corso alla mediazione obbligatoria, cioè di avviare la procedura e comparire al primo incontro davanti al mediatore. Durante questa riunione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se viene dato il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti. Si fermerà, invece, se il potenziale convenuto non compare o dichiari di non essere interessato alla mediazione. Allo stesso modo anche l’attore può dichiarare di non volersi impegnare nella procedura. In tutte queste ipotesi, la condizione di procedibilità è soddisfatta. Non è, per contro, idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte e di aver concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1331/2017, depositata in data 08 luglio 2017, ha rigettato quanto statuito dal Tribunale, affermando che non risulta equivoco, l’inserimento in etichetta, che il vino viene prodotto con l’esclusione di sostanze chimiche.

Il fatto

Una Azienda Agricola ha inserito nelle etichette delle proprie bottiglie la dicitura: “il vino viene prodotto con l’esclusione di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione delle uve” e di adottare “metodi particolari per rispettare al massimo la genuinità”.

Tali definizioni sono state ritenute inidonee ed equivoche nei confronti dei consumatori/lettori, poichè potrebbero ingenerare la possibilità di ritenere tali vini come biologici.

L’azienda agricola si è opposta alle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 1 comma 8 del D.Lgs. n. 260 del 2000, in relazione alle norme contenute nel regolamento CE 1493/1999, disposte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Inoltre, ha chiesto anche l’annullamento delle ordinanze-ingiunzione che hanno disposto la confisca di n. 2640 bottiglie di una tipologia di vino, e di altro tipo di vino con n. di bottiglie pari a 26.040, e con relativo pagamento di somme di denaro.

La pronuncia 

La Corte di appello di Palermo ha affermato che tale descrizione non può ritenersi sufficiente a far insorgere dubbi nel consumatore circa la qualità biologica del prodotto, ma, semmai, tende a mettere in evidenza le competenze enologiche e di viticultura dell’azienda agricola.

Per tale motivo, la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha condannato il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  ed ha annullato le ordinanze di ingiunzione, ordinando la restituzione delle bottiglie di vino con esse confiscate e al pagamento delle spese processuali.

Vino biologico etichetta non qualifica tale vino

 

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora lo stesso, pur trovandosi per mera scelta del proprietario stanziato su un terreno privato, sia ancora immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea e idoneo a circolare.

Il fatto

Una signora portoghese, proprietaria di un veicolo, ha cessato di guidarlo e lo ha parcheggiato nel cortile di casa, senza avviare le pratiche per il ritiro ufficiale dalla circolazione.

Nel 2006 il figlio della signora ha utilizzato l’automobile ad insaputa della madre ed è uscito di strada, provocando il decesso dei tre passeggeri.

Il Fundo de Garantia Automòvel (organismo di diritto portoghese che ha il compito di risarcire i soggetti che subiscono un danno derivante da sinistri stradali in Portogallo) ha indennizzato gli eredi degli stessi trasportati e, poi, ha agito in regresso nei confronti della proprietaria del mezzo per ottenere il rimborso della somma corrisposta.

La signora, costituitasi in giudizio, ha per contro ritenuto di non essere responsabile del sinistro e che di non essere obbligata a stipulare una polizza assicurativa per un veicolo inutilizzato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece, che sussistesse l’obbligo di assicurare il veicolo, anche per risarcire le vittime di eventuali incidenti in caso di furto.

Il tribunal da relação (Corte d’Appello) ha, però, annullato la sentenza di primo grado ritenendo che non vi fosse alcun obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la proprietaria del veicolo.

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla sussistenza dell’obbligo per il proprietario di un veicolo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del medesimo mezzo, anche qualora lo stesso, per scelta unilaterale, fosse immobilizzato fuori dalla pubblica via.

La pronuncia

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha stabilito che ogni Stato membro debba garantire che ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni, al fine di garantire la responsabilità civile relativa allo stesso veicolo.

Alla luce di ciò, i giudici hanno precisato che un veicolo immatricolato, non regolarmente ritirato e idoneo a circolare, sia comunque soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’art. 3, par. 1, della Direttiva 72/166/CEE, anche se il suo proprietario non abbia più intenzione di guidarlo e, quindi, lo abbia immobilizzato su un terreno privato.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.