Guida in stato di ebrezza e bici elettrica: la potenza è decisiva per la revoca della patente
Con la sentenza n. 22228/2019, depositata il 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Massa, limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Il fatto
L’evento risale al 2017, quando un uomo, in sella alla propria bicicletta elettrica, ha provocato un incidente.
Al momento dell’alcoltest, il soggetto, risultava guidare il velocipede con un tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro.
Secondo il C.d.S., non può essere punito con la revoca della patente il ciclista che guida sotto l’effetto di alcolici.
Il Tribunale, al contrario, ha revocato la licenza di guida poichè la bicicletta era con pedalata assistita e, pertanto, necessaria la patente ai sensi del Reg. Europeo n. 168/2013.
La pronuncia
Tale Reg. Europeo si applica solo ai mezzi con pedalata assistita con potenza superiore ai 250 watt (cicli a propulsione), muniti di targa; tutti gli altri sono considerati velocipedi.
Su questo assunto si basa il ricorso in Cassazione proposto dall’uomo che si è visto ritirare la patente di guida per la seconda volta.
La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.
ritiro patente bici Sent cass penAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.