La compagnia aerea deve risarcire il danno al viaggiatore in caso di cancellazione del volo?
Il Giudice di pace di Brindisi, con la sentenza n. 1052, depositata in data 31 Maggio 2018, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento dei danni subiti da alcuni viaggiatori per la cancellazione di un volo, senza fornire altre soluzioni alternative, che di fatto ha costretto loro a rinunciare al viaggio in Portogallo.
Il fatto
Gli attori citavano in giudizio la compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo, senza che venisse fornita loro la possibilità di riprotezione sul primo volo utile successivo oltre al rimborso del prezzo del biglietto.
Si costituiva la compagnia convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano nonché il rigetto della domanda.
La pronuncia
Sulla Giurisdizione del Giudice Italiano, in base alla recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 9 luglio 2009, C-204/2008, è competente il Giudice del luogo di partenza o atterraggio del volo aereo a conoscere la richiesta di compensazione pecuniaria basata sul contratto di trasporto aereo.
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti, il Regolamento CE n. 261/04 disciplina la cancellazione del volo e il ritardo prolungato, oltre al caso di negato imbarco dovuto ad overbooking. La normativa prevede che, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto cumulativamente: al rimborso del prezzo del biglietto e, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di gradimento, oltre ad altri servizi per agevolare i viaggiatori e contenere i disagi subiti.
Nel caso di specie la compagnia aerea non ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa e pertanto è stata condannata al pagamento rispettivamente della compensazione pecuniaria, del rimborso spese per la cancellazione del volo e di un importo supplementare per i gravi disagi subiti.
Sent. GdP BrindisiDott. Marcello Orlandino
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.