Si deve provare il mancato utilizzo del veicolo ai fini del risarcimento del danno da fermo tecnico?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9348 di data 4.04.2019, ripercorrendo due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, da risposta affermativa al quesito rilevando che nel nostro ordinamento non sono previsti danni risarcibili per il solo verificarsi dell’evento che li ha prodotti.
Il fatto
Durante una manovra l’automobile guidata da Tizio urtava il motociclo di Caia parcheggiato in strada causando ingenti danni.
Alfa, impresa assicuratrice del veicolo antagonista, liquidava in favore di Caia la somma di euro 3.475,00, che quest’ultima tratteneva in via di acconto. In un secondo momento Caia adiva il Giudice di Pace di Brindisi per ottenere il risarcimento integrale dei danni subiti, da ella quantificati in euro 7.355,46 per le riparazioni ed euro 150,00 per i danni da fermo tecnico del mezzo, durato tre giorni.
Il Giudice di Pace di Brindisi e, in secondo grado il Tribunale, rigettavano la richiesta risarcitoria di Caia la quale proponeva ricorso per Cassazione affermando che il danno da fermo tecnico non richiedeva una prova specifica, essendo insito nell’impossibilità di usare il mezzo, e che la sosta forzata era di per se fonte di spese (tassa di circolazione, premio assicurativo, naturale deprezzamento del bene).
La pronuncia
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Caia, ripercorre i diversi orientamenti succedutisi nel tempo. Da atto di una giurisprudenza che riteneva il danno da fermo tecnico “liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito”; del contrapposto orientamento più risalente secondo il quale la mera indisponibilità del veicolo non era elemento sufficiente per dimostrare il danno patito e, infine, di un terzo filone, inaugurato nel 2015 cui la Corte nell’ordinanza in commento aderisce, secondo il quale “l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo”.
Diversamente, infatti, si ammetterebbe una funzione sanzionatoria della responsabilità civile e si utilizzerebbe il criterio equitativo in modo distorto, cioè non in funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno ma per sopperire al difetto di prova.
Avv. Alessandro Martini
Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.