Può costituire oggetto di servitù una finestra aperta sul fondo di terzi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23943/2019, depositata in data 25 settembre 2019, ha statuito che le luci che sono state aperte su un fondo di terzi, con lo scopo di arieggiare e dare luminosità, possono costituire oggetto di servitù «costituita per destinazione del padre di famiglia».
Il fatto
Nel complesso di un edificio, due coniugi, proprietari di un appartamento, hanno denunciato la costruzione di un gabbiotto nel cortile dello stabile, accostato al muro perimetrale adiacenza alla veranda dei suddetti attori.
I coniugi hanno domandato al convenuto la chiusura della finestra, nonostante che tale manufatto, secondo testimonianze, fosse stato costruito antecedentemente all’acquisto del loro appartamento.
La pronuncia
In base a un già assodato principio della Cassazione, le luci che si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro dello stesso edificio, possono costituire oggetto di servitù «costituita per destinazione del padre di famiglia».
Pertanto, è preclusa la questione della finestra nel giudizio definito con la sentenza gravata, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di rinvio opera l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.
Il ricorso è stato rigettato.
luce apertaAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.