L’assegno di mantenimento del coniuge esclude il gratuito patrocinio

Con ordinanza n. 24378/2019, depositata il 30 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha statuito che vengono presi in considerazione tutti i redditi, oltre quelli dichiarati e da dichiararsi, compresi quelli provenienti da attività illecite.

Il fatto

Con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, M.A. veniva, in via anticipata e provvisoria, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in cui era costituita parte civile.

Il Giudice delle indagini preliminari revocava con decreto tale ammissione, ritenendo che il reddito del nucleo familiare superava quello stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92.

Avverso il decreto di revoca la M. ha proposto reclamo dinanzi al Presidente del medesimo ufficio giudiziario, il quale ha respinto l’impugnazione, confermando le ragioni della revoca.

Proponeva rocorso per Cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, rileva che, per richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, occorre tener conto di tutti i redditi, anche quelli non soggetti a tassazione, che coprono il periodo di imposta in cui sono percepiti.

La ricorrente, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato di non percepire alcun reddito ma di ricevere, dal coniuge separato solo un assegno di mantenimento mensile.


A tal proposito, la Corte di Cassazione si è basata anche su tale reddito mensile che percepiva la ricorrente, pertanto il ricorso veniva rigettato.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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