La scelta religiosa per il figlio da parte dei genitori deve essere effettuata nel suo interesse

La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21916/2019, pubblicata il 30 agosto 2019, ha statuito che la scelta religiosa per il figlio, da parte dei genitori, deve essere fatta nell’interesse del minore.

Il fatto

Un padre, in sede di separazione giudiziale, in merito alla formazione religiosa del figlio, si è opposto fermamente a fare frequentare al minore le Sale del Regno dei Testimoni di Geova, e, in sede giudiziale, ha richiesto che il figlio, essendo stato battezzato secondo il rito cattolico, continuasse tale strada fino al raggiungimento di un’età idonea per potere scegliere l’orientantamento religioso più consono.

Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accolto la domanda del padre e hanno disposto che fosse il padre a seguire il figlio sull’aspetto religioso, imponendo alla madre di non coingolgere il figlio negli insegnamenti della dottrina geovista.

La pronuncia

Proposto ricorso per Cassazione dalla madre, ha sostenuto che era suo diritto, nel preminente interesse del minore, che ci fosse una relazione con entrambi i genitori  a ricevere la loro eredità culturale e, inoltre, ha precisato che la sentenza della Corte d’Appello ha violato il diritto alla libertà religiosa, il principio di non discriminazione e di laicità, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea.

La Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d’appello affermando che solo in caso di pregiudizio per il minore è consentita l’emanazione di provvedimenti restrittivi delle libertà religiose.

Cassazione-civile-sez.-I-ordinanza-n.-21916-30-agosto-2019

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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