È vietato comparire mascherati in luogo pubblico
L’art. 85 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che “è vietato comparire mascherato in luogo pubblico“.
Questa norma, che è tuttora vigente, stabilisce anche che “è vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale con apposito manifesto“.
Chi contravviene e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10 ad 103.
Questa fattispecie, all’epoca dell’emanazione di detto Testo Unico, costituiva reato.
È stata poi depenalizzata dalla Legge 689/1981.
Secondo la giurisprudenza (molto datata) questo divieto costituisce ha carattere assoluto: è infatti diretto ad impedire che mediante il mascheramento possano compiersi reati.
L’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, inoltre, ha introdotto una nuova disposizione in materia di sicurezza e cioè che “è vietato l’uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo“.
Quest’ultima fattispecie costituisce reato ed è punita con l’arresto da 1 a 2 anni e con l’ammenda da € 1.000 ad € 2.000.
Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.