La violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio
La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con sentenza depositata il 12 novembre, ha affermato che il mancato avviso da parte della Polizia di farsi assistere da un avvocato prima di svolgere il prelievo ematico, produce una nullità di tipo generale a regime intermedio.
Il fatto
Il caso di specie portato all’attenzione della Consulta riguardava la responsabilità penale di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni.
La Corte di Appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale a seguito della domanda di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena.
L’imputato, a seguito dell’incidente, veniva condotto in nosocomio e, a seguito dei controlli, risultava positivo all’alcoltest.
La pronuncia
Gli Ermellini hanno statuito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in caso di alcoltest, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che risulta sanata nel caso in cui l’imputato abbia fatto richiesta di rito abbreviato.
Per tali osservazioni, il ricorso è stato rigettato poiché inammissibile.
Avv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.