La pronuncia
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la sanzione ex art. 7 L. n. 689/1981, ma l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.
Pertanto, è stata riconosciuta l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione amministrativa, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.
Il Collegio ha affermato che l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza; l’ingiunzione che viene emessa nei confronti dell’obbligato solidale è necessaria ai fini dell’azione di regresso e quindi ai fini della prova dell’illecito o dei presupposti dell’illecito.
In funzione dell’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l’amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi.
Nel 2017, le Sezioni Unite, hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.
Nel caso di specie, il Comune ricorrente ha evidenziato che le due ordinanze – ingiunzione impugnate prevedevano espressamente, già dall’inizio, l’archiviazione della procedura della sanzione amministrativa a carico del presunto trasgressore.
L’amministrazione, infatti, aveva riconosciuto l’effettivo “…errore materiale commesso, individuando come ditta esecutrice dei lavori Alfa che in realtà non esiste…” ed aveva quindi archiviato espressamente il verbale”.
Avv. Marco Damoli