PROCURA ALLE LITI

La procura alle liti, secondo una Cassazione del 2022, abilita l’Avvocato a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più idonea agli interessi del proprio assistito, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che siano necessari per il diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale.

In particolare, la rinuncia all’azione o alla pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al procuratore un mandato preciso e puntale. 

Qualora la rinuncia appaia come facoltà della parte di modificare, ai sensi dell’articolo 184 del c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore la possibilità di esercitare la discrezionalità tecnica nell’impostazione della contenzioso e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della controversia, la condotta processuale più opportuna agli interessi del proprio mandante, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta esclusivamente personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 306 del c.p.c.,
e non produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che comporta un esercizio di un potere sostanziale spettante alla parte personalmente o al suo procuratore speciale, poiché diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

Divorzio: assegno di accompagnamento all’ex moglie per il figlio non riduce il mantenimento dell’ex marito

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L’ex marito aveva chiesto la revoca o la riduzione del contributo di mantenimento con la modifica delle condizioni di divorzio, già concordate dai coniugi.

La somma era pari ad € 300,00/mese e, il marito, aveva chiesto di portare l’assegno ad € 50,00 al mese poiché, la ex moglie aveva ricevuto una erogazione, da parte dell’INPS, con cadenza mensile, di €  520,29, a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio della coppia.

Durante il divorzio, la ex moglie, non aveva rappresentato il mensile che percepiva, ma solo che era stata effettuata la presentazione della domanda all’Ente.

Qualora il ricorrente avesse saputo della somma riconosciuta in favore del figlio, avrebbe sicuramente proposto una somma minore per fare fronte anche alle proprie spese di vita.

Gli Ermellini, però, avevano valutato l’assegno erogato dall’INPS come una garanzia, in favore della ex moglie, della possibilità di disporre di risorse economiche ulteriori per fare fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari e straordinari del figlio invalido.