Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del giorno 8 novembre 2023, n. 31091, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione tentata, e non rinnovata dall’opponente con immediatezza e tempestività, presso il domicilio con il ricorso monitorio e con esito negativo per irreperibilità del destinatario, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, c. 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto.

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Pertanto, in base alle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza si verifica quando la notificazione è mancante e, quindi, priva degli elementi costitutivi essenziali (che si identificano nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, della possibilità giuridica di compiere la predetta attività, in modo da potere ritenere individuabile il potere posto in essere, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento dell’esito positivo della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra possibilità di disuguaglianza del modello legale nella categoria della nullità.