Va concesso il permesso di soggiorno a extracomunitari sposati con italiani, anche se non convivono

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, non necessita né del requisito oggettivo della convivenza tra gli stessi, né di quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente.

Il fatto

Una cittadina marocchina ha contratto matrimonio con un cittadino italiano e ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con validità quinquennale.

In prossimità della scadenza, la stessa ha chiesto il rinnovo mediante rilascio del titolo permanente.

La Questura di Foggia ha rigettato la richiesta, avendo rilevato la carenza della convivenza coniugale.

Ella ha, dunque, impugnato il provvedimento di rigetto davanti all’autorità giudiziaria.

Sia il Tribunale di Foggia, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Bari, in secondo, tuttavia, non hanno accolto le ragioni della cittadina extracomunitaria.

Questa ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto il requisito dell’effettiva convivenza non sarebbe richiesto dalla legge per ottenere il permesso di soggiorno.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10925, pubblicata il 18 aprile 2019, ha accolto le ragioni della ricorrente e ha dichiarato la nullità del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia emesso dalla Questura di Foggia.

Ai sensi del D.Lgs. 30/2007, infatti, non risulta che la convivenza effettiva sia un criterio di riconoscimento iniziale o di conservazione del titolo di soggiorno.

È, invece, tuttora vigente il divieto di abuso del diritto e di frode, realizzabili mediante matrimoni fittizi contratti all’esclusivo fine di aggirare la normativa in materia di immigrazione.

Nel caso in esame, tuttavia, la Questura non ha contestato il carattere fittizio del matrimonio, bensì la diversa condizione della convivenza, che non costituisce però requisito oggettivo del diritto al soggiorno.

Il provvedimento, pertanto, risulta essere irrimediabilmente viziato.

Cass_10925_2019

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.