Airbag: in caso di malfunzionamento il produttore deve risarcire i danni

Ai fini della responsabilità per danni causati dal prodotto, si considera produttore anche chi si presenti come tale, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Il fatto

Il conducente di un autoveicolo, modello Opel Tigra, ha urtato violentemente un guard-rail riportando, oltre ai danni materiali al veicolo medesimo, anche delle lesioni personali a causa del mancato funzionamento dell’airbag e della cintura di sicurezza, dovuti a difetti di fabbricazione.

Il danneggiato ha richiesto il risarcimento dei danni nei confronti di General Motors Italia S.r.l., successore di Opel Italia S.r.l..

Il Tribunale di Messina, in primo grado, tuttavia, ha rigettato tale richiesta.

La Corte d’Appello di Messina, in secondo grado, invece, ha riformato la prima sentenza, riconoscendo al conducente il diritto al risarcimento dei danni.

General Motors Italia S.r.l., allora, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo di non essere il produttore del bene oggetto di causa, bensì solamente il distributore, e pertanto di non avere alcuna responsabilità in merito al malfunzionamento del veicolo o di parti di esso.

La pronuncia

Con la sentenza n. 21841, pubblicata il 30 agosto 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, infatti, che la responsabilità per danni causati da un prodotto è in capo al produttore dello stesso. Questi si individua nel soggetto che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.

Risulta pacifico poi che, a livello internazionale, i marchi siano normalmente registrati dalle società capogruppo ed utilizzati da tutte le società che del gruppo fanno parte.

Nel caso di specie, allora, non essendo stata fornita la prova del fatto che Opel Italia S.r.l. abbia apposto sull’autovettura del danneggiato il proprio marchio, alcuna responsabilità può essere imputata in capo alla stessa.

Diversamente, si equiparerebbe il distributore al produttore, in violazione di quanto stabilito dalla legge.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.