Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del giorno 8 novembre 2023, n. 31091, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione tentata, e non rinnovata dall’opponente con immediatezza e tempestività, presso il domicilio con il ricorso monitorio e con esito negativo per irreperibilità del destinatario, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex art. 156, c. 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell’opposto.

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Pertanto, in base alle forme degli atti processuali e del giusto processo, l’inesistenza si verifica quando la notificazione è mancante e, quindi, priva degli elementi costitutivi essenziali (che si identificano nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, della possibilità giuridica di compiere la predetta attività, in modo da potere ritenere individuabile il potere posto in essere, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento dell’esito positivo della notificazione previsti dall’ordinamento), ricadendo ogni altra possibilità di disuguaglianza del modello legale nella categoria della nullità.

PROCURA ALLE LITI

La procura alle liti, secondo una Cassazione del 2022, abilita l’Avvocato a scegliere la condotta processuale da lui ritenuta più idonea agli interessi del proprio assistito, ma non gli conferisce il potere di compiere atti che siano necessari per il diritto in contesa, per i quali occorre un mandato speciale.

In particolare, la rinuncia all’azione o alla pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al procuratore un mandato preciso e puntale. 

Qualora la rinuncia appaia come facoltà della parte di modificare, ai sensi dell’articolo 184 del c.p.c., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore la possibilità di esercitare la discrezionalità tecnica nell’impostazione della contenzioso e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della controversia, la condotta processuale più opportuna agli interessi del proprio mandante, distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta esclusivamente personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 306 del c.p.c.,
e non produce effetto senza l’accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che comporta un esercizio di un potere sostanziale spettante alla parte personalmente o al suo procuratore speciale, poiché diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.

Divorzio: assegno di accompagnamento all’ex moglie per il figlio non riduce il mantenimento dell’ex marito

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L’ex marito aveva chiesto la revoca o la riduzione del contributo di mantenimento con la modifica delle condizioni di divorzio, già concordate dai coniugi.

La somma era pari ad € 300,00/mese e, il marito, aveva chiesto di portare l’assegno ad € 50,00 al mese poiché, la ex moglie aveva ricevuto una erogazione, da parte dell’INPS, con cadenza mensile, di €  520,29, a titolo di indennità di accompagnamento per il figlio della coppia.

Durante il divorzio, la ex moglie, non aveva rappresentato il mensile che percepiva, ma solo che era stata effettuata la presentazione della domanda all’Ente.

Qualora il ricorrente avesse saputo della somma riconosciuta in favore del figlio, avrebbe sicuramente proposto una somma minore per fare fronte anche alle proprie spese di vita.

Gli Ermellini, però, avevano valutato l’assegno erogato dall’INPS come una garanzia, in favore della ex moglie, della possibilità di disporre di risorse economiche ulteriori per fare fronte alla quota di propria spettanza degli esborsi ordinari e straordinari del figlio invalido.

Costruzioni in aderenza e distanze legali:

Qualora fosse eretta una costruzione in aderenza al muro posto sul confine deve essere identificata anche in presenza di modeste intercapedini se, le stesse, derivino da anomalie edificatorie e, questo, rileva ai fini dell’articolo 877 del codice civile.

La possibilità di costruire in aderenza alla fabbrica altrui è consentita, salvo l’obbligatorietà del pagamento che si instaura dalla eventuale occupazione del suolo di terzi, anche se il muro presenta irregolarità, come, per esempio, sporgenze, rientranze etc. qualora si dovesse sviluppare in altezza; il tutto è possibile se l’intercapedine possa ugualmente colmarsi mediante opportuni accorgimenti tecnici a cura del costruttore prevenuto.

Cass. n. 2696/2023

La Corte di Cassazione con sentenze nn. 10905/2020 e 29221/20211, scrive: «se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione […]» 

Pertanto, l’invio di messaggi denigratori hanno rilevanza penale solo se il relativo destinatario non risulta “online” nel momento in cui le offese vengono inviate (e, quindi, non è in grado di leggerla contestualmente), oppure, se non facente parte dei partecipanti del predetto gruppo.

Analizzando il contenuto dell’insulto (non solo turpiloqui e toni aspri, ma anche illazioni che potrebbero suscitare un dubbio sulla moralità o professionalità della vittima) si comprende se questo rientra nell’esercizio della critica, o, se consiste in attacchi alla moralità/professionalità di una persona, valutando così se tali messaggi rientrano nell’ingiuria (illecito civile) o, nella diffamazione (reato).

Così esponendo, si riporta come il Codice Penale disciplina i due istituti giuridici.

L’ingiuria: chiunque offenda l’onore o il decoro di una persona presente viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,00,   

La diffamazione: “Chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione” viene punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. stabilito dall’art. 595 del Codice Penale .

 

 

 

 

Amministratore di sostegno e decesso del tutelato:

L’Amministratore di sostegno, qualora venga autorizzato dal Giudice Tutelare, può provvedere al pagamento di debiti e spese funerarie del deceduto anche prima della successione.

Pertanto ha la facoltà di non prendere in considerazione il blocco dei conti correnti imposto dalla Banca al momento del decesso.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello del marzo 2022, si è espressa in merito alla richiesta, da parte di una Banca, di come comportarsi riguardo al pagamento delle spese, post mortem, che l’AdS sottopone all’Istituto di credito.

L’Istante fa presente che, qualora rifiutasse di ottemperare ai provvedimenti del Giudice Tutelare, incapperebbe nella violazione dell’art. 388 c.p. configurando un comportamento penalmente rilevante con conseguenze sia sotto il profilo del TUS sia di natura fiscale.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate si è espressa specificando che qualora vi siano dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria, su richiesta dell’AdS, l’Istituto bancario deve provvedere al pagamento delle spese documentate non incorrendo, così, in violazioni punibili.

 

 

 

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo e esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore.

Devono, comunque, ricorrere tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi.

Inoltre, devono essere osservati i temrini di decadenza e di prescrizione ed, in generre, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione.

Sentenza febbraio 2022

 

 

La pronuncia

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la sanzione ex art. 7 L. n. 689/1981, ma l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.


Pertanto, è stata riconosciuta l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione amministrativa, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.

Il Collegio ha affermato che l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza; l’ingiunzione che viene emessa nei confronti dell’obbligato solidale è necessaria ai fini dell’azione di regresso e quindi ai fini della prova dell’illecito o dei presupposti dell’illecito.

In funzione dell’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l’amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi.

Nel 2017, le Sezioni Unite, hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.

Nel caso di specie, il Comune ricorrente ha evidenziato che le due ordinanze – ingiunzione impugnate prevedevano espressamente, già dall’inizio, l’archiviazione della procedura della sanzione amministrativa a carico del presunto trasgressore.

L’amministrazione, infatti, aveva riconosciuto l’effettivo “…errore materiale commesso, individuando come ditta esecutrice dei lavori Alfa che in realtà non esiste…” ed aveva quindi archiviato espressamente il verbale”.

 

Avv. Marco Damoli

 

 

La separazione personale, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.

Pertanto, i redditi su cui va rapportato l’assegno a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione, quindi ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la procedura di indennizzo diretto è applicabile anche al caso di collisione che riguarda più di due veicoli, salva l’ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i conducenti siano) responsabili del danno.

Sez. VI, ordinanza numero 27057 del 2021