La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4322/2019, depositata in data 14 febbraio 2019, ha deciso che la modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa petendi“, sempre che la domanda risulti connessa alla vicenda dedotta in giudizio e senza che vi sia un allungamento dei termini del processo.
Il fatto
La questione è sorta tra Provincia e Comune riguardo un immobile adibito ad edificio scolastico.
La Provincia ha dedotto che il Comune avrebbe utilizzato l’immobile senza corrispondere i canoni di locazione, vantando così un diritto di credito.
L’attrice ha agito, anche in via alternativa, chiedendo la corresponsione dei suddetti canoni per indennità di occupazione sine titulo.
La pronuncia
La Corte giudicante, partendo dal presupposto che non possono essere ammesse domande diverse da quelle che si aggiungono a quella introduttiva, precisa che sono idonee le domande modificative, purché non nuove e quindi non integrative.
vvAvv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.