Con la sentenza n. 2190 del 20 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha chiarito e ribadito il valore processuale della quietanza liberatoria
Il fatto
All’origine della lite, vi era un contratto di cessione del credito.
Tuttavia, la parte cedente conveniva in giudizio la cessionaria chiedendo condanna della stessa a causa del supposto mancato pagamento del prezzo pattuito.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva l’infondatezza della domanda attorea giacché, in una successiva scrittura privata, parte attrice aveva fornito alla convenuta ampia quietanza liberatoria.
La pronuncia
Il Tribunale ha affermato che la quietanza è un atto unilaterale recettizio e non negoziale in quanto forma una dichiarazione di scienza con cui un soggetto riconosce quanto è stato prestato da taluno.
Dovendosi attribuire a tale atto la qualifica di confessione stragiudiziale, quest’ultimo assume valore probatorio di piena prova che preclude la prova contraria circa l’avvenuto pagamento del debito.
Il Tribunale ha anche chiarito che la dichiarazione contenuta nella quietanza, essendo irrevocabile, può essere invalidata solo dando la prova dell’errore o della coercizione.
Non ricorrendo nel caso di specie simili circostanze il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda.
Trib. bariAvv. Federico Tosi
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano e in Diritto Belga presso l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve. Ha conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Bari ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari. Si occupa di Diritto Civile e di Diritto dello Sport.