In tema di contratto d’opera e, se del caso, di difformità e vizi dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 2226 c.c., la denuncia deve essere rivolta all’effettivo prestatore d’opera, sicchè non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata ad un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia diretta relazione con il prestatore d’opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati.

(artt. 1218, 1223, 2226 e 2697 c.c.)

Sez. II, ordinanza n. 23370/2021

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che la cattiva manutenzione del manto stradale non è causa di risarcimento se l’incidente è avvenuto in fase di rallentamento a pochi metri dal semaforo rosso.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che, alla guida del proprio ciclomotore, è caduto a causa di alcune buche presenti sul manto stradale.

Lo stesso, per comprovare quanto accaduto, ha allegato delle foto delle buche che presentavano screpolature e discontinuità tali da provocare la caduta.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si è verificato a pochi metri dal semaforo rosso e, per tale motivo, l’uomo, avrebbe dovuto rallentare la velocità del ciclomotore.

Corretta la visione degli Ermellini che hanno respinto definitivamente la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Per poter fruire dei benefici “prima casa”, l’acquirente deve poter dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Il fatto

Un soggetto è proprietario di due immobili siti nel medesimo Comune.

Il primo, nel quale vive, è stato acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

Il secondo, che è invece concesso in locazione, è stato acquistato senza fruire di queste agevolazioni fiscali.

Egli decide di vendere la propria abitazione e di comprarne un’altra, sempre nel medesimo Comune.

A suo parere, quest’ultima può essere acquistata fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”.

Infatti, la recentissima giurisprudenza della Cassazione sostiene che dette agevolazioni debbano essere estese anche a chi è proprietario di un immobile già concesso in locazione, sito nel medesimo luogo, in quanto sottoposto ad un vincolo giuridico che rende tale alloggio giuridicamente inidoneo ad essere abitato.

La pronuncia

L’Agenzia delle Entrate è, però, di parere contrario rispetto a quello della Suprema Corte.

Per poter fruire di queste agevolazioni fiscali, la normativa impone il rispetto di tre condizioni:

  1. che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  2. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altra casa situata nello stesso Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  3. che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, ad alcun titolo, di altro immobile nel territorio nazionale acquistato con la medesima agevolazione.

È necessario, pertanto, che il secondo immobile eventualmente posseduto sia assolutamente inidoneo all’uso abitativo.

L’indisponibilità giuridica dovuta al contratto di locazione, tuttavia, non corrisponde a tale concetto di inidoneità.

Di conseguenza, l’agevolazione prima casa non può essere applicata al caso di specie.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

 

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,  con sentenza depositata il 18 settembre 2019, ha deciso sul caso di una persona che è stata trovata con un tasso alcolemico superiore alla soglia legale e che stava conducendo una macchina di proprietà di una società di leasing. Tale veicolo non è stato confiscato ed è scattato solo il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che è stato fermato in guida in stato di ebbrezza e stava conducendo una auto intestata ad una società di leasing.

Lo stesso possedeva delle quote della società di leasing.

Il legale dell’imputato, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimo raddoppio della durata della sospensione della patente di guida sul fatto che l’auto non fosse intestata a persona fisica. bensì era di proprietà di una società di leasing e, per cui, di un soggetto giuridico distinto.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione non ha accolto le difese del ricorrente, precisando che il significato di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato va intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa.

Inoltre, il giudice, non ha disposto la confisca del bene a tutela dei soci per evitare di danneggiarli ulteriormente.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione III Penale,  con sentenza depositata il 15 novembre, ha condannato a 14 mesi di reclusione una madre che ha spinto il fidanzato quindicenne della figlia ad avere rapporti sessuali con lei.

Il fatto

Il caso di specie riguardava l’attrazione di una madre nei confronti del fidanzato quindicenne della figlia per il quale provava una forte attrazione.

Quanto dichiarato dal ragazzino e della stessa donna, per la Corte d’Appello, è stato ritenuto sufficiente per una condanna a 14 mesi di reclusione per violenza sessuale con la concessione della «sospensione condizionale».

Proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia

Il legale della donna ha dimostrato, ai giudici della Cassazione, mediante una perizia psichiatrica, lo stato di profonda immaturità della stessa, che viene identificata come una persona istrionica, insicura e di labile emotività.

Gli Ermellini non hanno accolto l’istanza del legale, confermando così i 14 mesi di reclusione inflitti dalla Corte d’Appello.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale,  con sentenza depositata il 12 novembre, ha affermato che il mancato avviso da parte della Polizia di farsi assistere da un avvocato prima di svolgere il prelievo ematico, produce una nullità di tipo generale a regime intermedio.

Il fatto

Il caso di specie portato all’attenzione della Consulta riguardava la responsabilità penale di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni.

La Corte di Appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale a seguito della domanda di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena.

L’imputato, a seguito dell’incidente, veniva condotto in nosocomio e, a seguito dei controlli, risultava positivo all’alcoltest.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno statuito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in caso di alcoltest, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che risulta sanata nel caso in cui l’imputato abbia fatto richiesta di rito abbreviato.  

Per tali osservazioni, il ricorso è stato rigettato poiché inammissibile.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Il T.A.R. Brescia con sentenza depositata nell’ottobre 2019, ha affermato che il mero spargimento di ghiaia senza titolo edilizio, su un’area che originariamente ne era priva, può essere oggetto dell’ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il fatto

Il proprietario di un immobile impugnava l’atto di conclusione di un procedimento, emesso dal Comune di Trescore Cremasco (CR), che accertava un abuso edilizio consistente nella “realizzazione, in assenza di valido titolo abilitativo, di una nuova strada”. Il ricorrente sosteneva di aver realizzato un modesto intervento di manutenzione di una stradina, già oggetto di autorizzazione edilizia precedente, tramite la gettata di ghiaia al fine di facilitare il passaggio dei suoi mezzi agricoli. 

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

La pronuncia

Il T.A.R. Brescia, facendo proprio un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che l’attività di spargimento di ghiaia debba realizzarsi previo rilascio del Permesso di Costruire perché rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia aventi ad oggetto la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.

Nel caso di specie, il proprietario aveva sottratto una porzione di terreno alla sua vocazione agricola per destinarlo al passaggio dei mezzi e tale intervento rientrava tra quelli che necessitano di un titolo edilizio idoneo. 

 

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

Di conseguenza, quanto più è possibile prevedere il danno e lo stesso è superabile attraverso l’adozione di cautele normalmente attese, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Il fatto

Un motociclista aveva citato in giudizio il competente Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro dovuto alla presenza sul manto stradale di una buca non visibile.

I giudici del merito, sia in primo sia in secondo grado, avevano però rigettato la sua domanda perché la predetta buca era correttamente segnalata.

Egli aveva, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che la Pubblica Amministrazione non avesse fornito la prova del caso fortuito, necessaria per escludere la propria responsabilità.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato.

È stato accertato, infatti, che il danneggiato conoscesse la situazione dei luoghi.

Inoltre, la situazione di dissesto della strada era ampiamente visibile, essendovi sul posto idonea segnaletica stradale.

Di conseguenza, il sinistro è stato correttamente ricondotto alla sua responsabilità esclusiva.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

L’art. 85 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) prevede che “è vietato comparire mascherato in luogo pubblico“.

Questa norma, che è tuttora vigente, stabilisce anche che “è vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale con apposito manifesto“.

Chi contravviene e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10 ad  103.

Questa fattispecie, all’epoca dell’emanazione di detto Testo Unico, costituiva reato. 

È stata poi depenalizzata dalla Legge 689/1981.

Secondo la giurisprudenza (molto datata) questo divieto costituisce ha carattere assoluto: è infatti diretto ad impedire che mediante il mascheramento possano compiersi reati.

L’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, inoltre, ha introdotto una nuova disposizione in materia di sicurezza e cioè che “è vietato l’uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo“.

Quest’ultima fattispecie costituisce reato ed è punita con l’arresto da 1 a 2 anni e con l’ammenda da € 1.000 ad € 2.000.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi è da attribuire all’ente che ha, per legge, il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, cioè il compimento della cattura e della custodia dei cani vaganti.

Il fatto

A seguito di un sinistro stradale causato dall’invasione improvvisa della carreggiata da parte di un cane randagio, il danneggiato ha citato in giudizio la ASL territorialmente competente, per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

L’Azienda Sanitaria, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiamato in causa il Comune nel cui territorio è avvenuto il sinistro.

Sia il giudice di pace, in primo grado, sia il Tribunale, in grado di appello, hanno condannato in solido il Comune e la ASL a risarcire i danni all’automobilista.

La predetta Azienda ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto l’intera responsabilità avrebbe dovuto essere addossata al Comune.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha però respinto detto ricorso.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, è la ASL stessa ad essere il soggetto individuato dalla normativa quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

Il Comune, invece, ha unicamente il compito di prevenzione del randagismo, che si sostanzia nel controllo delle nascite della popolazione canina e felina a fini di igiene e profilassi.

Solamente la prima, di conseguenza, è responsabile civilmente per i danni arrecati da questi animali.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.