Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 12094/2018, pubblicata il 12 dicembre 2018, ha respinto il ricorso proposto da Vodafone Omnitel contro l’AGCOM, per l’annullamento della delibera n. 161/14/CONS, con la quale le era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 255 mila euro.
Il fatto.
Nel dicembre 2013, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva contestato alla Compagnia telefonica la violazione dell’art. 80, commi 4-bis e 4-ter, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per aver creato plurimi disservizi nei confronti dei propri clienti. Questi ultimi consistevano nel mancato rispetto delle norme di legge nel curare i processi di migrazione degli utenti, nei casi in cui Vodafone stessa era coinvolta come operatore donating (cioè tenuto al rilascio del proprio ex cliente a vantaggio di altro operatore, detto recipient).
L’AGCOM aveva appurato che Vodafone non eseguiva le attività di propria competenza secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge, ledendo così i diritti degli utenti di optare per offerte economicamente più vantaggiose e di usufruire in maniera regolare dei servizi voce e dati anche durante i tempi necessari al trasferimento delle utenze presso un’altra impresa.
La società, in particolare, “aveva attuato, nel corso delle attività di passaggio dei clienti ad altro operatore, ‘procedure interne non conformi a quanto disciplinato dalla legge e dai regolamenti emanati dall’Autorità con particolare riferimento alla mancata esecuzione delle attività di competenza in concomitanza della data di attesa consegna del servizio (cd. DAC)‘”.
Nei casi in cui Vodafone assumeva il ruolo di operatore donating, essa provvedeva a de-configurare del tutto il cliente dai propri sistemi solo nel momento in cui aveva la certezza delle operazioni di avvenuta migrazione (cioè nel momento della notifica di espletamento, cd. NES) e non, invece, alla data temporalmente antecedente della “attesa consegna del servizio”, come previsto dalla normativa in materia.
La pronuncia del Tribunale Amministrativo.
Con la sentenza in commento, pertanto, è stata confermata l’illegittimità della prassi adottata dalla compagnia telefonica in modo del tutto arbitrario, non rientrando tra i compiti assegnati al donating quello di prevenire gli eventuali disguidi che l’utente potrebbe subire nel caso in cui l’operatore incumbent non eseguisse tempestivamente le attività di trasferimento della linea di sua competenza. Di conseguenza il T.A.R. per il Lazio ha confermato la sanzione amministrativa irrogata dall’AGCOM.
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Studio Legale Damoli