La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il datore di lavoro può sorvegliare i propri dipendenti se ha il timore che, gli stessi, rubino o siano in atto ingenti perdite.

Il fatto

Il caso in oggetto riguarda un manager spagnolo di un supermercato che si è reso conto che le scorte del magazzino e del venduto giornaliero non corrispondevano agli incassi.

La perdita si aggirava attorno ad Euro 82.000.00.

Il manager, così, decide di far installare delle telecamere nascoste puntate sulle casse ed altre, visibili, al di fuori del supermercato.

I dipendenti licenziati, colti nell’atto di rubare, decidono di fare causa invocando la violazione della privacy.

La pronuncia

I giudici di Strasburgo hanno sancito che, stante le circostanze, non vi è stata alcuna violazione del diritto alla privacy, poichè l’apposizione delle videocamere era giustificata dalle ingenti perdite subite dal supermercato.

Infine, è stato precisato che le videocamere sono rimaste posizionate in una zona pubblica, per una durata minima di 10 giorni, con la visione, dei filmati, solo da parte di un numero ristetto di persone.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza dello scorso 29 marzo, la Corte di Cassazione afferma che il legislatore ha disciplinato in modo autonomo il contratto di leasing, nel solco di quanto già previsto nella legge fallimentare, e non è quindi più ammissibile l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà, il quale imponeva al concedente la restituzione dei canoni percepiti fatto salvo il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo del bene.

Il fatto

La società Alfa, quale concedente, stipulava con la società Beta, utilizzatrice, un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa avente ad oggetto un bene immobile ad uso commerciale.

Nel corso del contratto la società utilizzatrice interrompeva il pagamento dei canoni e la società Alfa le intimava quindi la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo altresì la restituzione del bene.

In seguito al rilascio spontaneo dell’immobile, la società Beta veniva dichiarata fallita e la società Alfa domandava l’ammissione al passivo fallimentare del credito per le rate non pagate e scadute al momento della risoluzione del contratto, oltre all’importo dovuto per le rate a scadere, dedotto l’importo eventualmente ricavato dalla vendita del bene ovvero quello ad esso attribuito con perizia di stima, il tutto in forza di espressa previsione contrattuale.

Il Giudice Delegato rigettava la domanda di insinuazione al passivo poiché ritenuta incompleta rispetto alle previsioni dell’art. 1526 c.c., la cui disciplina, applicata in via analogica, era considerata inderogabile rispetto alla volontà delle parti.

A seguito del rigetto dell’opposizione allo stato passivo da parte del Tribunale di Mantova, la società Alfa promuoveva ricorso per Cassazione affermando, per quanto qui interessa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., ritenuto prevalente rispetto alle pattuizioni contrattuali, ed invocando l’applicabilità dello ius superveniens costituito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, in quanto, in assenza di un puntuale intervento legislativo, la novella ed i principi ispiratori erano applicabili in via analogica anche ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, dopo aver verificato positivamente l’applicabilità al caso di specie del principio dello ius superveniens, ha dato atto che il contratto di leasing, prima dell’intervento legislativo, era da considerarsi “come contratto atipico o innominato” con riferimento al quale la giurisprudenza aveva elaborato la distinzione tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo” ed applicato a quest’ultima tipologia la disciplina prevista per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, disciplina considerata inderogabile.

La legge n. 124/2017, in linea con quanto già previsto dalla legge fallimentare, ha invero superato tale distinzione e dato una disciplina organica al contratto in esame, tant’è che la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136 – 140), sono regolati dalla disciplina della L. Fall., art. 72 quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.

Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto“.

Avv. Alessandro Martini

Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.

L’eventualità che tra i fruitori di un messaggio offensivo vi sia anche la persona destinataria delle offese stesse non può indurre a ritenere che sia integrato l’illecito di ingiuria, invece che il reato di diffamazione.

Il fatto

Una ragazza ha esposto querela nei confronti di un amico che, in una chat di gruppo di Whatsapp nella quale entrambi erano presenti, ha proferito verso la reputazione della prima delle offese.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente risolto i dubbi che sussistevano circa l’inquadramento della fattispecie: cioè se la stessa integrasse il delitto di diffamazione o l’illecito di ingiuria.

Nonostante, infatti, la trasmissione/comunicazione adoperata consenta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori, i quali potrebbero anche venirne a conoscenza in tempi diversi, fa si che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione più ampia du quella tra offensore e offeso.

Di conseguenza, ha stabilito che la situazione di scambio comunicativo che viene in rilievo in una chat di Whatsapp non integra l’illecito civile di ingiuria, ma il delitto di diffamazione.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con una sentenza del 2019, ha stabilito che non è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza se l’alcoltest è stato effettuato diverse ore dopo  l’incidente e se questo non prevede elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento.

Il fatto

Nel caso di specie, le Forze dell’Ordine si sono presentate sul luogo del sinistro e hanno svolto l’alcolest dopo diverse ore dal loro intervento.

A seguito dell’alcoltest, l’accertamento effettuato è risultato pari a g/l 0,95 e la seconda 1,05 g/l però, non è stato in grado di indicare, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

L’incremento della dose di alcol nel sangue a quella distanza di tempo, dall’ultima assunzione, è stato ritenuta incompatibile con la regola scientifica al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

La pronuncia

Gli Ermellini, a seguito della richiesta di risarcimento, hanno sancito che l’intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico rende necessaria la presenza di altri elementi indiziari.

Per tale motivo i controlli effettuati dopo un lungo lasso di tempo non permette di attribuire una attinenza scientifica circa lo stato di ebbrezza della persona.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Cassazione Civile, Sezione Seconda, con una ordinanza del 2019, ha stabilito che il titolare della pizzeria e il proprietario dei muri devono apportare delle modifiche in caso di emanazione di fumi e odori e, il soggetto che vive nell’appartamento, per richiedere il risarcimento del danno, deve dimostrare un danno alla salute.

Il fatto

L’evento si è verificato tra il proprietario e il gestore della pizzeria e la persona che abita nel condominio.

La richiesta avanzata dal condomino è di risarcimento del danno derivante da fumi sgradevoli e odori che pervadono la sua abitazione.

L’appartamento è situato sopra all’attività di ristorazione e la canna fumaria scarica in prossimità dal suo balcone.

Sono state accolte le lamentele dell’uomo, con il conseguente ordine, al titolare e al proprietario della pizzeria, di apportare delle modifiche alle cappe e canne fumarie.

La pronuncia

La Corte di Cassazione, a seguito della richiesta di risarcimento, ha sancito che è necessario dimostrare il danno alla salute effettivamente subito dall’uomo.

L’esistenza delle immissioni non implica obbligatoriamente un danno risarcibile e la documentazione medica richiesta prodotta dall’uomo, non è stata idonea a fornire la certezza sulla «derivazione causale del disagio lamentato dal fenomeno dannoso accertato».

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Nel caso in cui il danneggiato, in seguito ad un sinistro stradale, opti per l’esercizio dell’azione risarcitoria giudiziale nei confronti dell’impresa assicuratrice del proprio veicolo (cd. procedura di indennizzo diretto), l’invio della richiesta di risarcimento dovrà essere inviata “per conoscenza” anche alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, a pena di improponibilità della domanda.

Il fatto

Una automobilista si è fermata per far attraversare la carreggiata a un pedone, in prossimità delle apposite strisce.

La frenata ha preso alla sprovvista la conduttrice dell’autovettura che proveniva da tergo, la quale ha dunque tamponato la prima.

A seguito della denuncia del sinistro alla assicurazione del proprio veicolo e del ricevimento del diniego di risarcimento, la danneggiata ha citato in giudizio la responsabile del sinistro e l’assicurazione di quest’ultima, per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Quest’ultima impresa si è costituita eccependo l’improponibilità della domanda, non avendo ricevuto, nemmeno per conoscenza, la denuncia del sinistro per cui è causa.

La pronuncia

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata, dichiarandola improponibile, e accogliendo l’eccezione della convenuta.

La procedura di indennizzo diretto costituisce una deroga al principio per cui “chi sbaglia paga”.

Nell’indennizzo diretto, infatti, la compagnia assicuratrice del mezzo danneggiato è chiamata a rispondere, in prima battuta, in virtù di una norma speciale. In ogni caso, è fatta salva la successiva regolazione del rapporto tra le due imprese assicuratrici.

L’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro, pertanto, deve essere messo nella concreta possibilità di valutare l’opportunità dell’intervento in causa. Ciò accadrà solamente solo nell’ipotesi in cui sia stato effettivamente informato, mediante l’invio per conoscenza della lettera di messa in mora, della verificazione dell’evento, delle modalità di accadimento dei fatti e della sussistenza di eventuali danni risarcibili.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Cassazione Civile, Sezione Sesta, con una ordinanza del 2019, ha precisato che in caso di presenza di una macchia ben visibile sulle scale del condominio, con conseguente caduta da parte di una persona, si esclude la responsabilità del condominio se il pericolo era prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza.

Il fatto

Il caso in oggetto riguarda una richiesta di risarcimento sottoposta all’attenzione della Cassazione, riguardo ad una caduta dalle scale per la presenza di una macchia scivolosa.

Sia in primo che in secondo grado, la domanda del danneggiato è stata rigettata, poichè non ha dimostrato, attraverso mezzi di prova, la normale diligenza nello scendere le scale.

Ha proposto ricorso per Cassazione, precisando come motivo principale l’erronea inversione dell’onere probatorio che sarebbe spettato al condominio.

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento posto in essere dal danneggiato è l’unica causa del  verificarsi del danno, e per tale motivo, il condominio è stato esonerato, ex art. 2051 c.c., dalla responsabilità.

L’imprudenza del danneggiato, o la mancata attenzione,  possono essere tali da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Il T.A.R. Campania, con una sentenza del 2019, ha affermato che la stipulazione del contratto di locazione non sia idonea a escludere i doveri di controllo, cura e vigilanza sorti in capo al proprietario dell’immobile, che è responsabile degli abusi edilizi commessi dal conduttore, al quale ha trasferito la disponibilità materiale e il godimento del bene.

Il fatto

Il proprietario di un immobile impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emessa dal Comune di Pagani, perché aveva appreso dell’esistenza di interventi abusivi realizzati dal conduttore solo a seguito della notifica del provvedimento.

Il Comune e il conduttore non si costituivano in giudizio.

La pronuncia

Il T.A.R. Salerno, aderendo ad un orientamento consolidato della giurisprudenza, ha ritenuto che sia indifferente la circostanza che il proprietario dell’immobile, sul quale è stato realizzato l’abuso, non sia in realtà l’autore materiale dello stesso. L’ordine di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi è un atto di tipo ripristinatorio, che è rivolto nei confronti di chi è in un rapporto con la res tale da assicurare l’eliminazione delle conseguenze dell’abuso tramite la rimozione delle opere realizzate. 
 
Nel caso di specie, il proprietario non aveva partecipato alla realizzazione dell’abuso ma è venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza e controllo sull’immobile locato, sorti con la stipulazione del contratto determinandone la sua responsabilità.  

 

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

Il profilo inerente l’uso pubblico della strada vicinale è prioritario e dirimente ai fini della valutazione del requisito della contiguità dei fondi.

Il profilo inerente, invece, la proprietà della fascia di terreno su cui insiste la strada assume rilievo solo una volta escluso l’uso pubblico del bene.

Il fatto

Un coltivatore e proprietario diretto di un fondo agricolo ha citato in giudizio l’acquirente del fondo limitrofo, esercitando il suo diritto di riscatto, perché la vendita effettuata ha violato il suo diritto di prelazione, spettantegli in forza della Legge 590/1965.

In primo grado, il Tribunale ha accolto la sua domanda, disponendo il trasferimento in suo favore del fondo, previo pagamento del prezzo.

In secondo grado, invece, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di riscatto, perché non sussisterebbe alcun diritto di prelazione in capo al coltivatore, in quanto tra i due fondi vi sarebbe una strada di proprietà provata ad uso pubblico, che interromperebbe la contiguità richiesta dalla Legge 590/1965.

Egli ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’indirizzo giurisprudenziale seguito sarebbe attinente a fattispecie diverse da quelle oggetto di causa.

La pronuncia

Con la sentenza n. 6537, pubblicata il 5 aprile 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

I giudici di secondo grado hanno correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini dell’esercizio della prelazione e del riscatto agrari, non sussiste la contiguità dei fondi quando essi siano separati da una strada, anche vicinale e non soggetta al pubblico transito.

Nel caso in esame, dunque, la strada collocata all’interno del fondo oggetto di riscatto, al confine tra le proprietà, destinata al transito pubblico, costituisce un’entità autonoma tra i fondi stessi e, quindi, ne interrompe la contiguità, comportando di conseguenza l’infondatezza del diritto vantato dall’attore.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Cassazione civile, Sezione Lavoro, nella sentenza del 2019, ha precisato che nel caso di erroneo calcolo dei contributi da parte dell’INPS, la responsabilità ricade anche sull’assicurato.

Il fatto

Il caso in oggetto riguarda la richiesta effettuata da un contribuente al’Inps, riguardo alla sua posizione contributiva.

L’Istituto ha comunicato all’uomo che aveva i requisiti per il conseguimento della pensione d’anzianità, cosicché decise di dare le dimissioni dal posto di lavoro.

In seguito ricevette una comunicazione che, tale posizione contributiva, riguardava altra persona col medesimo cognome e data di nascita.

L’Inps inviò una raccomandata con richiesta di restituzione della somma erogata.

L’uomo agì per vie legali. 

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, diede ragione al contribuente con riconoscimento, però, del concorso colposo nella causazione del danno

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha affermato che l’Istituto è comunque responsabile dei dati forniti sulla posizione contributiva, però ha riscontrato, nel comportamento del contribuente, un concorso di colpa, poiché con l’ordinaria diligenza, chiunque ha il dovere di limitare e interrompere un eventuale danno.

Infine, la Corte ha rigettato entrambi i ricorsi proposti dall’Inps e dal contribuente.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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