Con la ordinanza n. 1921/2019, depositata il 24 gennaio 2019, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito che se nel verbale di accertamento non sono indicati i controlli periodici degli apparecchi destinati all’alcoltest, procedure previste dal Ministero dei Trasporti, il suddetto verbale è illegittimo.
Il buon esito della cd. taratura obbligatoria annuale deve essere riportato sul libretto dell’etilometro, pena: l’impossibilità dell’utilizzo.
Il fatto
Nel caso di specie, Tizio è risultato positivo all’alcoltest e ha proposto ricorso dinnanzi al Giudice di Pace.
Lo stesso, dinnanzi il Tribunale di Roma, ha sostenuto la mancanza della taratura dell’alcoltest come previsto dalla legge, poiché, l’esito positivo, doveva essere inserito nel libretto dell’apparecchio.
Il giudice d’appello ha rigettato la doglianza, sostenendo che la prova contraria della legittimità del controllo doveva essere fornita dal contravventore.
Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
La pronuncia
La Cassazione, in prima analisi, ha accolto il motivo proposto dal ricorrente.
Si afferma che l’onere di allegazione spetta all’opponente, e si applica l’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..
Per tale motivo l’opponente, una volta sollevato il fatto, non ha l’onere di dover provare l’inesistenza dei fatti in oggetto, bensì l’obbligo si pone a carico della P.A..
La Corte ha abbracciato tale motivo di ricorso, affermando che non aderisce alla teoria del Tribunale di Roma.
Ogni etilometro deve avere un cd. libretto metrologico che identifica il tipo di apparecchio con le relative manutenzioni e controlli obbligatori per legge; quindi, il verbale di accertamento, deve contenere tutti i dati relativi agli adempimenti per garantire le operazioni di verifica.
La Pubblica Amministrazione, non v’è dubbio, deve assolvere tale onere della completa attività strumentale ai fini della legittimità dell’accertamento.
In conclusione, la P.A. ha violato il dettame dell’art. 2697 c.c., questione sollevata da Tizio, poiché avrebbe dovuto fornire la prova degli adempimenti summenzionati.
Studio Legale Damoli
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