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In caso di allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito, spetta al richiedente provare il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il fatto

All’esito di un giudizio di separazione professionale, il Tribunale ha pronunciato l’addebito della stessa nei confronti del marito, per essersi allontanato dalla casa coniugale e la Corte d’Appello ha confermato la sentenza.

L’uomo ha, dunque, promosso ricorso per cassazione, ritenendo né che la moglie avesse provato il rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, né che sussistessero comportamenti contrari ai doveri coniugali previsti dalla legge.

La pronuncia

Con l’ordinanza n. 23284, pubblicata il 18 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

Secondo la Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma è necessario accertare se la violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

Questa prova, in ogni caso, spetta alla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17590/2019, depositata il 28 giugno 2019, ha disposto che la domanda di addebito della separazione può essere introdotta con una memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c.

Il fatto

La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha addebitato la separazione al marito poichè è stata ritenuta tempestiva la domanda avanzata in primo grado dall’altro coniuge, nella memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinnanzi alla Corte di cassazione invocando la tardività della domanda di addebito della separazione con la memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. invece che richiederla nel ricorso introduttivo ex art. 706.

La pronuncia 

La Corte romana ha dichiarato improcedibile il ricorso affermando che, come già ribadito da altre sentenze, è sufficiente che la volontà di un coniuge di addebitare la separazione all’altro sia ricavabile dalla lettura complessiva dell’atto.

Per tale motivo viene cristallizzato il principio secondo cui la domanda di addebito della separazione può essere introdotta, per la prima volta, con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c..

domanda di addebito memoria integrativa

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16405/2019, depositata il 19 giugno 2019, ha disposto che la durata del matrimonio rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento.

Il fatto

Il Tribunale ha rigetto la domanda, a carico dell’ex marito, di addebito della separazione, e ha modificato la somma prevista per il mantenimento dell’ex moglie.

La Corte d’Appello ha confermato quanto statuito dal Tribunale e ha basato la decisione sul differente reddito dei due soggetti, sulla convivenza e sulla breve durata del matrimonio.

La ex moglie ha proposto ricorso per cassazione precisando che vi sono le condizioni per la separazione dal marito e la determinazione di un assegno di mantenimento.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso addotti dalla ex moglie, in primis quello sull’addebito della separazione, poichè ricade sulla parte che chiede l’addebito per infedeltà dell’altro coniuge l’onere di provare il comportamento che lede i diritti e l’avere reso intollerabile la vita di coppia.

In secondo luogo, infondato il motivo sull’addebito della separazione poichè si basa sulla durata del matrimonio la determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

Per tale motivo è stato modificato l’assegno di mantenimento.

Assegno di mantenimento

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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