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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale,  con sentenza depositata il 12 novembre, ha affermato che il mancato avviso da parte della Polizia di farsi assistere da un avvocato prima di svolgere il prelievo ematico, produce una nullità di tipo generale a regime intermedio.

Il fatto

Il caso di specie portato all’attenzione della Consulta riguardava la responsabilità penale di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni.

La Corte di Appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale a seguito della domanda di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena.

L’imputato, a seguito dell’incidente, veniva condotto in nosocomio e, a seguito dei controlli, risultava positivo all’alcoltest.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno statuito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in caso di alcoltest, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che risulta sanata nel caso in cui l’imputato abbia fatto richiesta di rito abbreviato.  

Per tali osservazioni, il ricorso è stato rigettato poiché inammissibile.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi è da attribuire all’ente che ha, per legge, il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, cioè il compimento della cattura e della custodia dei cani vaganti.

Il fatto

A seguito di un sinistro stradale causato dall’invasione improvvisa della carreggiata da parte di un cane randagio, il danneggiato ha citato in giudizio la ASL territorialmente competente, per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

L’Azienda Sanitaria, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiamato in causa il Comune nel cui territorio è avvenuto il sinistro.

Sia il giudice di pace, in primo grado, sia il Tribunale, in grado di appello, hanno condannato in solido il Comune e la ASL a risarcire i danni all’automobilista.

La predetta Azienda ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto l’intera responsabilità avrebbe dovuto essere addossata al Comune.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha però respinto detto ricorso.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, è la ASL stessa ad essere il soggetto individuato dalla normativa quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

Il Comune, invece, ha unicamente il compito di prevenzione del randagismo, che si sostanzia nel controllo delle nascite della popolazione canina e felina a fini di igiene e profilassi.

Solamente la prima, di conseguenza, è responsabile civilmente per i danni arrecati da questi animali.

Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

La sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse di quest’ultimo, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie.

Il fatto

Per un periodo di oltre 17 anni, un ragazzo ha lavorato presso uno studio legale.

Egli, rispettando i propri compiti, ha seguito i clienti e le direttive del titolare di studio (unico a firmare gli atti), ha osservato l’orario di lavoro imposto dall’organizzazione dello studio e ha svolto le mansioni di supporto a quelle dell’avvocato, sotto la vigilanza dello stesso.

Al termine del rapporto di lavoro, ha citato in giudizio il predetto avvocato per ottenere il pagamento delle differenze retributive spettantegli, potendo lo stesso rapporto essere qualificato come di lavoro subordinato.

La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dato ragione al praticante.

Il dominus, allora, ha promosso ricorso per cassazione, ritenendo illegittima la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.

La pronuncia

Con la sentenza n. 22634, pubblicata il 10 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.

I giudici hanno precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Nel caso di specie, il rapporto tra praticante e dominus rientra in quello disciplinato dall’art. 2094 c.c., perché il primo ha lavorato all’interno dello studio del secondo, ha intrattenuto rapporti con i clienti dello stesso, ha svolto attività legale anche se privo del titolo di avvocato, di cui il dominus si è assunto la paternità, e ha ricevuto quotidiane direttive sulle attività da svolgere.

Tali elementi sono stati sufficienti a far ritenere sussistente il rapporto di subordinazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con sentenza n. 22455/2019, depositata il 09 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha stabilito che in base all’importo oggetto della domanda deve essere parametrato il valore della controversia che sarà oggetto di accertamento da parte del giudice in ogni corcostanza.

Il fatto

Un avvocato ha proposto ricorso per il pagamento di Euro 14.667,00 oltre accessori a titolo di compenso per l’assistenza professionale in una controversia per lo scioglimento di comunione ereditaria previo disconoscimento di testamento olografo.

La resistente si è opposta chiedendo il mutamento del rito nella forma del sommario di cognizione.

L’intimata è stata condannata a pagare la minor somma, rispetto a quanto domandato dall’avvocato, pari ad Euro 8.532,54, compensando le spese per la metà.

Quanto sostenuto dal Tribunale è che il calcolo del compenso proposto dall’avvocato doveva essere parametrato non tanto sull’intero asse ereditario, bensì sulla quota di spettanza dell’erede.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, è necessario che il giudice deve verificare, caso per caso, l’attività di difesa svolta dal legale, valutare il caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo.

La Corte, infine, ha accolto il ricorso dell’avvocato e ha cassato e rinviato al Tribunale di Avellino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. 28/2010, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Qualora quest’ultimo sia munito di apposita procura speciale sostanziale, egli può anche sostituire la parte.

La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore se una o entrambe le parti comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

Il fatto

Il proprietario di un’unità immobiliare ha chiesto al Tribunale di Udine di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato con un conduttore per la mancata prestazione del deposito cauzionale.

L’inquilino si è costituito eccependo l’improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal D.Lgs. 28/2010.

Su invito del giudice, si è avviata, dunque, tale procedura.

Al primo incontro hanno partecipato i soli procuratori delle parti, che hanno chiesto un breve rinvio.

Successivamente, gli stessi legali hanno comunicato telefonicamente al mediatore l’impossibilità delle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale.

Il secondo incontro, dunque, non si è mai tenuto.

All’esito del procedimento giudiziale, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per la mancata sussistenza della condizione di procedibilità.

Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste.

Il proprietario dell’immobile ha, quindi, promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

 Con la sentenza n. 8473, pubblicata il 27 marzo 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha risolto due questioni giuridiche:

  • la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore affinché il tentativo si possa ritenere compiuto?

L’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. Di conseguenza, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore mandando il solo avvocato. In ogni caso, la comparizione può essere anche delegata. E non è previsto ed escluso che la delega possa essere conferita anche al proprio difensore. A tal fine, la parte deve conferirgli una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Resta sottinteso che la parte non possa conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

  • quando si può ritenere che il tentativo di mediazione obbligatoria sia utilmente concluso?

Secondo l’art. 8 predetto, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di dar corso alla mediazione obbligatoria, cioè di avviare la procedura e comparire al primo incontro davanti al mediatore. Durante questa riunione, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se viene dato il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti. Si fermerà, invece, se il potenziale convenuto non compare o dichiari di non essere interessato alla mediazione. Allo stesso modo anche l’attore può dichiarare di non volersi impegnare nella procedura. In tutte queste ipotesi, la condizione di procedibilità è soddisfatta. Non è, per contro, idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte e di aver concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad affermazioni offensive contenute in scritti difensivi e rivolte nei confronti del giudice che sta trattando la causa deve essere proposta in separato giudizio, ai sensi dell’art. 89 c.p.c..

Il fatto

Nel corso di una causa trattata davanti all’Ufficio del Giudice di Pace di Apricena, la società convenuta ha inserito in un atto giudiziario una serie di considerazioni lesive del prestigio professionale e dell’onore del giudicante, oltre ad aver presentato otto istanze di ricusazione nei suoi confronti, tutte rigettate.

Il Giudice di Pace, allora, ha citato in giudizio questa società per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, essendo integrati i presupposti per i reati di ingiuria e diffamazione.

Sia il Tribunale di Lucera, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Bari, in secondo, tuttavia, hanno rigettato la domanda per due motivi.

In primo luogo, perché la richiesta avrebbe dovuto essere formulata nei confronti del legale della società, essendo egli l’autore degli atti giudiziari.

In secondo luogo, perché, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la domanda risarcitoria avente ad oggetto frasi offensive contenute negli scritti difensivi presentati davanti all’autorità giudiziaria avrebbe dovuto essere sanzionata nell’ambito dello stesso giudizio.

Il soccombente ha quindi promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

Con la sentenza n. 4733, pubblicata il 19 febbraio 2019, la Suprema Corte ha accolto i motivi del Giudice di Pace, perché fondati.

Da un lato, in quanto, essendo le offese rivolte nei confronti del giudice e non nei confronti dell’altra parte processuale o dell’altro difensore, non è applicabile l’art. 89 c.p.c..

Dall’altro lato, in quanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “il destinatario della domanda (…) è sempre e solo la parte, la quale – se condannata – potrà rivalersi nei confronti del difensore, cui siano addebitabili le espressioni offensive, ove ne ricorrano le condizioni“.

Il giudice ha dunque correttamente proposto la domanda risarcitoria e ha ricevuto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Con l’ordinanza n. 4306, pubblicata il 14 febbraio 2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, devono sempre essere riconosciute le competenze professionali per l’attività svolta dal legale in via stragiudiziale.

Il fatto

A seguito di un sinistro stradale, una Compagnia di Assicurazioni ha offerto ai danneggiati una somma a titolo di risarcimento dei danni.

Questa è stata accettata “a titolo di acconto”, avendo i soggetti lesi richiesto un importo maggiore, oltre alla liquidazione delle spese legali per l’attività svolta dal loro difensore.

Di conseguenza, gli stessi hanno adito il Tribunale di Roma per ottenere il soddisfacimento integrale delle proprie pretese.

I giudici capitolini hanno accolto parzialmente le richieste degli attori, condannando solamente l’Assicurazione a pagare un’ulteriore somma a titolo di ristoro per i danni subiti dagli attori.

Sull’appello formulato avverso detta sentenza, la Corte d’Appello di Roma ha respinto, ancora una volta, la domanda di pagamento delle spese legali stragiudiziali. Secondo i giudici di secondo grado, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento attuativo dell’indennizzo diretto per danni da circolazione stradale, non sarebbero dovuti compensi per la consulenza professionale perché l’importo offerto dalla Compagnia è stato comunque accettato.

Sul punto, è stato quindi promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte ha accolto le richieste dei danneggiati, condividendone i motivi di impugnazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, (…) sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie“.

Le spese legali richieste, pertanto, sono certamente dovute e possono essere liquidate anche in conformità alla consolidata prassi giurisprudenziale secondo la quale le spese legali relative alla fase stragiudiziale devono essere liquidate come spese giudiziali, perché attività puramente strumentale a quest’ultima.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.