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L’imprudenza ed il comportamento non conforme a diligenza di un pedone comporta l’attribuzione di un concorso di colpa in capo al medesimo nella causazione di un sinistro e, di conseguenza, una diminuzione del risarcimento allo stesso spettante.

Il fatto

Nel febbraio 2012, un signore ha attraversato una strada, posta all’interno di un centro abitato, a doppio senso di marcia, al di fuori delle strisce pedonali.

In quell’istante, è sopraggiunto un furgoncino che, accidentalmente, ha urtato il passante.

Quest’ultimo, caduto a terra, è stato immediatamente soccorso dall’automobilista e trasportato nel più vicino nosocomio.

Dopo alcune settimane, l’uomo è morto per complicanze cliniche.

Il guidatore del furgoncino è stato condannato, dal Tribunale di Monza, a quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo ed al risarcimento dei danni nei confronti dei familiari del defunto, tenuto conto tuttavia del concorso di colpa del pedone.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano.

I parenti della vittima, allora, hanno promosso ricorso per cassazione, perché pur essendo vero che l’attraversamento è avvenuto fuori dalle strisce pedonali, il sinistro è accaduto in prossimità delle stesse. Inoltre, la vittima ha attraversato, rispetto al senso di marcia del veicolo, da sinistra verso destra, favorendo la percezione della sua presenza da parte dell’automobilista.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23251, depositata il 28 maggio 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Nel caso di specie, infatti, è emerso che la persona offesa ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che, prima di essere investita, non ha prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di veicoli.

Il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, per evitare situazioni di pericolo sia per la circolazione stradale, sia per la propria incolumità.

La condotta del pedone, quindi, non conforme a diligenza comporta correttamente l’attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Nell’ipotesi in cui un motociclista collida con un cassonetto posto al margine della carreggiata ma sporgente sulla propria corsia di marcia, egli potrà richiedere il risarcimento dei danni, in via solidale, sia all’ente pubblico proprietario della strada, sia alla società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto proprietaria del cassonetto.

Il fatto

Un motociclista, percorrendo una via del Comune di Nuoro, incrociando un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, si è accostato in prossimità del margine destro della carreggiata e ha urtato la spalla ed il braccio destri contro un cassonetto per la raccolta rifiuti ivi posizionato, cadendo rovinosamente a terra.

Detto cassonetto è risultato, poi, privo della prescritta segnaletica orizzontale, in posizione obliqua sulla striscia di margine della carreggiata e sporgente di 40/50 cm sulla corsia di marcia percorsa dal danneggiato.

Quest’ultimo, quindi, ha citato in giudizio sia il Comune, quale proprietario della strada, sia la società concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avente la responsabilità diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

Il Tribunale di Nuoro, in primo grado, ha accolto la domanda solo nei confronti della citata società, non avendo ravvisato alcuna responsabilità nei confronti dell’ente pubblico, e l’ha di conseguenza condannata al risarcimento dei danni in favore del motociclista.

La Corte d’Appello di Cagliari, invece, in secondo grado, ha dichiarato che il sinistro è avvenuto per responsabilità concorrente del Comune e della società addetta alla raccolta dei rifiuti e che all’evento ha concorso pure il motociclista, in misura pari al 50%.

La Pubblica Amministrazione ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo di non avere alcuna responsabilità in quanto il danno non sarebbe stato provocato dalla strada, bensì dal cassonetto dei rifiuti, la cui custodia non sarebbe di propria competenza.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15860, depositata il 3 giugno 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

Ha precisato come, nel caso in esame, sussistesse la corresponsabilità, al 50%, tra il motociclista, da un lato, e il Comune e la società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dall’altro.

Tale situazione, infine, configura una responsabilità ex art. 2051 c.c. e non ex art. 2043 c.c..

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione di impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.

Il fatto

Su ricorso proposto da un Istituto bancario, il Tribunale di Salerno ha dichiarato il fallimento di una società.

Questa ha impugnato con reclamo la sentenza, il quale è stato, tuttavia, rigettato dalla Corte d’Appello di Salerno, secondo la quale lo stato d’insolvenza sarebbe stato desumibile sia dal mancato pagamento del debito della banca, sia dalla condotta della società stessa, che ha dismesso il suo patrimonio rendendo vane le azioni esecutive dei creditori.

La società ha, allora, promosso ricorso per cassazione, ritenendo che l’inadempimento di una sola obbligazione non costituisse un elemento univoco per valutare l’insolvenza dell’azienda.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15572, depositata il 10 giugno 2019, ha rigettato il ricorso perché infondato.

I giudici del merito, infatti, hanno correttamente scrutinato la sussistenza dello stato di insolvenza, avendo rilevato l’eccedenza del passivo sull’attivo dell’azienda, dovuta appunto alla dismissione del patrimonio sociale e all’inadempimento nei confronti della Banca.

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Il soggetto che, trovandosi all’interno di un locale di intrattenimento notturno, è colpito da una bottiglia lanciata da un’altra persona, rimasta sconosciuta, non ha diritto al risarcimento del danno da parte del gestore della discoteca, perché il fatto doloso del terzo è la causa esclusiva del danno da lui patito.

Il fatto

Un cliente di una discoteca di Lecce ha citato in giudizio il gestore del medesimo locale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione di un incidente occorso quando, trovandosi a ballare in pista, è stato colpito da una bottiglia lanciata dal privé, posizionato sul piano superiore.

Nonostante il Giudice di Pace avesse accolto, in primo grado, la richiesta risarcitoria, in grado di appello il Tribunale ha, invece, rigettato la medesima domanda, in quanto il gestore del locale non avrebbe potuto governare ogni possibile fonte di rischio.

Il cliente ha, allora, promosso ricorso per cassazione, perché il possessore della discoteca avrebbe dovuto, perlomeno, provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il sinistro, in termini di sorveglianza e vigilanza.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249, pubblicata il 4 giugno 2019, ha respinto il ricorso perché infondato.

Secondo i giudici, l’evento dannoso non sarebbe stato provocato dal dinamismo della bottiglia in sé, bensì dall’uso della bottiglia fatto dall’avventore.

Non sussistendo, allora, un divieto di vendita di bottiglie ed alcolici all’interno di una discoteca e non potendo il personale della struttura obiettivamente controllare ogni possibile fonte di rischio, nel caso in esame il fatto doloso del terzo è risultato idoneo ad elidere ogni nesso causale tra la vendita della bottiglia e l’evento lesivo.

Di conseguenza, è da escludersi ogni responsabilità del gestore del locale notturno.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.

Con la sentenza n. 22228/2019, depositata il 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Massa, limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il fatto

L’evento risale al 2017, quando un uomo, in sella alla propria bicicletta elettrica, ha provocato un incidente.

Al momento dell’alcoltest, il soggetto, risultava guidare il velocipede con un tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro.

Secondo il C.d.S., non può essere punito con la revoca della patente il ciclista che guida sotto l’effetto di alcolici.

Il Tribunale, al contrario, ha revocato la licenza di guida poichè la bicicletta era con pedalata assistita e, pertanto, necessaria la patente ai sensi del Reg. Europeo n. 168/2013.

La pronuncia 

Tale Reg. Europeo si applica solo ai mezzi con pedalata assistita con potenza superiore ai 250 watt (cicli a propulsione), muniti di targa; tutti gli altri sono considerati velocipedi.

Su questo assunto si basa il ricorso in Cassazione proposto dall’uomo che si è visto ritirare la patente di guida per la seconda volta.

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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L’iniziativa autonoma ex art. 1134 c.c. costituisce sempre una mera facoltà del singolo condomino, non certo un obbligo.

Il fatto

I condomini proprietari dell’ultimo piano di un edificio hanno demolito parte del tetto nel corso di lavori di ristrutturazione. Ciò ha creato dei varchi per le acque meteoriche, le cui infiltrazioni hanno provocato danni all’appartamento posto al penultimo piano.

Il proprietario di quest’ultimo ha, quindi, promosso un’azione di nunciazione nei confronti dei proprietari dell’abitazione sovrastante.

Il Tribunale di Savona ha condannato i convenuti al completamento delle opere di ristrutturazione e al risarcimento dei danni patiti dall’attore.

La sentenza è stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Genova.

I proprietari dell’immobile all’ultimo piano, allora, hanno promosso ricorso per cassazione, ritenendo che il proprietario del piano inferiore avrebbe potuto eseguire autonomamente le opere di straordinaria amministrazione necessarie per evitare alcuni danni.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10587, pubblicata il 16 aprile 2019, ha respinto il ricorso perché infondato.

Pur essendo vero che l’esistenza nel condominio di un amministratore non privi i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio, è altrettanto pacifico che l’intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali sia una mera facoltà.

Il condomino che ha agito maldestramente sulla cosa comune cagionando un danno alla proprietà altrui, dunque, non può mai invocare la mancata iniziativa da parte del condomino danneggiato per andare esente da responsabilità.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La Suprema Corte di Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 11539, depositata il 2 maggio 2019, ha escluso la legittimità del licenziamento comminato ad un quadro, in quanto gli addebiti di inadempienza erano prive di specifiche direttive ed oggetto.

Il fatto

Il ricorrente fu destinatario dei seguenti addebiti: “a) nell’invio di una polemica ed irrispettosa lettera a cinque superiori prima della formalizzazione dell’incarico poi affidatogli per un progetto da sviluppare, b) nell’aver frapposto svariate difficoltà di ordine personale e professionale durante l’intero corso della missione e nell’aver presentato in ritardo un testo progettuale del tutto carente, c) nella recidiva in cui il dipendente era incorso per la sanzione della sospensione di 8 giorni irrogatigli nel 2011 “

Secondo il Giudice del gravame i fatti contestati all’ex dipendente non integrano gli estremi, né di un licenziamento per giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, né di un recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, la comunicazione inviata ai dirigenti superiori, che la società sosteneva contenere espressioni offensive o sgarbate, risultava essere una semplice missiva priva di insulti in cui il dirigente esprimeva i propri dubbi in merito al nuovo incarico affidatogli, riguardante l’organizzazione di un progetto in Ungheria.

Inoltre, il datore di lavoro, impartendo un incarico di scarsa definizione dell’oggetto e in assenza di preliminari colloqui con il dipendente diretti a chiarire le sue mansioni, violava i principi di correttezza e buona fede, che si concretizzava: a) nella tardiva reprimenda a fini disciplinari fatta al ricorrente per la lettera da lui inviata ai superiori in data 26.7.2011, b) nel non aver considerato che, sin dal 11.8.2011, il dipendente aveva inviato al suo diretto superiore la bozza preliminare del suo studio, poi approfondita e completa il 31.8.2011.

Si escludeva infine la scarsa qualità dell’elaborato/progetto in quanto la società non avrebbe promosso precise e concrete contestazioni di errori tecnici, documentali e formali, ma addebitava solamente una “mancanza di impaginazione e di titoli giusti, all’uso di un programma informatico piuttosto che un altro”.

L’ex datore di lavoro depositava ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo l’inosservanza degli artt. 2119 c.c. e 3 St. Lav. per aver inquadrato gli addebiti solo nel suo complesso, in violazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondi cui anche una unica contestazione grave legittima il licenziamento per giusta causa.

La pronuncia

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando che non necessariamente l’esistenza della giusta causa di recesso debba essere ritenuta idonea al complesso dei datti contestati, ma bensì ciascuno di essi possono giustificare l’espulsione per violazione del vincolo fiduciario (cfr. Cass. n. 1062/2012).

Infatti, il giudice di merito ha il dovere di valutare in concreto ogni singola inadempienza, anche in riferimento al contesto complessivo della contestazione.

Ne deriva l’illegittimità del recesso datoriale qualora le contestazioni addebitate fossero prive di concrete e specifiche direttive ed oggetto.

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Dott. Dusko Kukic

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, con la tesi finale in diritto del lavoro, “il potere di controllo sul prestatore di lavoro”, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vicenza, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro.

Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato non comporta la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, qualora sopraggiunga un evento dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto e non prevedibili dal contribuente.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione sanzione, per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, perché lo stesso non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito.

Dapprima, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese ha accolto il ricorso del contribuente, annullando il provvedimento dal medesimo impugnato.

In seguito, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia, ritenendo fondate le ragioni di quest’ultima.

Il cittadino, dunque, ha promosso ricorso per cassazione, in quanto egli non sarebbe riuscito a trasferire la residenza nel termine previsto di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile per una causa di forza maggiore, essendo l’immobile occupato. La residenza sarebbe stata poi, invece, trasferita entro i 18 mesi decorrenti dalla data di liberazione dell’edificio stesso.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha, dunque, accolto il ricorso.

Per la fruizione dei benefici “prima casa”, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, l’acquirente deve trasferirvi la residenza entro 18 mesi dal rogito.

Occorre, tuttavia, tener conto della sussistenza di eventuali ostacoli.

Allora, se il mancato trasferimento nei termini di legge è dovuto a cause di forza maggiore, non prevedibili, il contribuente non decade dalla possibilità di usufruire dell’agevolazione.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo con riferimento alla sua concreta verificazione, ma anche circa la sua efficacia determinativa dell’intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis.

Il fatto

All’esito di un procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi, l’ex marito è stato condannato al pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento sia nei confronti delle figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, sia nei confronti dell’altro coniuge. Non è stata accolta, invece, la sua richiesta di addebito della separazione.

La Corte d’Appello ha confermato in toto la pronuncia di primo grado.

L’uomo ha, quindi, promosso ricorso per la cassazione della sentenza, in quanto i giudici di merito non avrebbero considerato la circostanza dell’abbandono del tetto coniugale da parte dell’ex moglie quale causa di addebito della separazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e ha, dunque, rigettato il ricorso.

In applicazione di un costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile“.

L’allontanamento dalla casa coniugale, allora, per costituire giusta causa di addebito della separazione, deve essere in rapporto di causalità con l’intollerabilità della convivenza.

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Avv. Mattia Verza

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

La costituzione di parte civile, esercitata nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti in sede di indagini preliminari, oltre a subire le preclusioni di cui all’articolo 444, comma 2, c.p.p. risulta illegittima se avviene nella specifica udienza di cui all’articolo 447 c.p.p..
La ratio della predetta, difatti, è quella di vagliare la conformità e l’adeguatezza dell’accordo raggiunto tra pubblico ministero ed imputato, a nulla rilevando i profili privatistici di risarcimento del danno fondanti la costituzione della parte eventuale all’interno del processo penale.
Neppure, se erroneamente lasciata costituire, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese sostenute dovendosi ritenere, l’ultima parte del comma 2 dell’articolo 444 c.p.p., relativa ad una costituzione avvenuta antecedentemente alla formazione dell’accordo tra PM e imputato non potendosi porre, a carico del secondo, un atto processualmente inutile e superfluo come la costituzione di parte civile in sede d’udienza ex 447 c.p.p.

Il fatto

In data 29 novembre 2016, il Gip del Tribunale di Catania applicava all’imputato la pena, concordata a norma dell’articolo 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 609 undeces c.p. (adescamento di minori).
Con la suddetta sentenza il giudicante condannava l’imputato, altresì, al pagamento delle spese processuali per l’avvenuta costituzione di parte civile nella specifica udienza ex 447 c.p.p.
L’imputato proponeva ricorso alla Suprema Corte lamentando, quale unico motivo di doglianza, l’erronea condanna al pagamento delle suddette spese processuali per la costituzione della parte eventuale in tale sede ritenendo illegittima la statuizione del giudice catanese.

La pronuncia

Il ricorso appare fondato.
Il ragionamento dei giudici romani prende abbrivio dall’analisi dell’ultima parte del comma 2° dell’articolo 444 c.p.p. per il quale “se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda. L’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale”.
La suddetta disposizione viene recepita in ossequio alla granitica decisione della Corte Cost. n. 443 del 1990 che dichiarava illegittimo l’articolo 444 c.p.p. nella parte in cui non riteneva di dover ristorare il danneggiato, legittimamente costituitosi parte civile all’interno di un procedimento definito, successivamente, con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Corte Costituzionale, dando rilievo al dettato di cui all’odierno art. 79 c.p.p. per il quale “La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484” pone l’accento su un momento costitutivo in cui il danneggiato da reato, attraverso la costituzione, permane nell’aspettativa legittima di un concreto esercizio del suo diritto al risarcimento del danno subito o alle restituzioni.
Un errore di “tempismo”, pertanto, quello della costituzione avvenuta all’udienza ex 447 c.p.p. in quanto il danneggiato, «conoscendo in partenza l’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l’accoglibilità della richiesta di applicazione della pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile» (in tal senso Cass. Pen. Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241356).
Trovava anche nel caso di specie applicazione il principio per cui all’udienza fissata in sede di indagini preliminari ex 447 c.p.p. non è consentita la costituzione di parte civile in quanto essa risulterebbe atto processualmente superfluo: se la richiesta concordata tra PM ed imputato fosse accolta, difatti, il gip non potrebbe pronunciarsi sulla questione civile mentre, se l’accordo avesse esito negativo, il danneggiato da reato potrebbe comunque costituirsi alla successiva udienza preliminare o antecedentemente all’apertura del dibattimento.
Dal principio sopra espresso consegue che l’errata costituzione non dia diritto al danneggiato per la restituzione delle spese sostenute essendo queste, giocoforza, ricollegate alla legittimità della costituzione stessa.
Per la Suprema Corte, in conclusione, non può essere posto a carico dell’imputato, anche in termini di costi e di spese sostenute, un atto processualmente inutile e privo di efficacia, illegittimo in quanto assolutamente ininfluente nella specifica udienza in questione.

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Avv. Giorgio Crepaldi

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Rovigo. È cultore della materia in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Ferrara.