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La Corte di Giustizia Europea, in Grande Sezione, con sentenza del 01 ottobre 2019, nella causa C-637/2017, ha statuito che per quanto riguarda l’installazione dei cookie, la casella preselezionata che compare a monitor, non è idonea per ottenere il consenso dell’utente poichè non è specifico.

Il fatto

Una società tedesca ha organizzato un gioco a premi su un sito internet.

Coloro che volevano partecipare a detto gioco, avrebbero dovuto fornire il codice postale, nome, cognome ed indirizzo e spuntare una casella preselzionata, con la quale si esprimeva l’accordo all’installazione dei cookie.

La Corte Federale tedesca ha domandato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un’interpretazione del diritto europeo in merito alla tutella della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La pronuncia

La CGUE ha affermato che non è valido il consenso espresso dall’utente di internet che ha dovuto solo spuntare una casella preselezionata, poichè è necessario che esso sia specifico.

Viene precisato dalla Corte che il semplice “flag” della casella per partecipare ad un gioco, non è sufficiente per dare il consenso all’installazione dei cookie.

Infine, l’Unione ha come scopo quello di tutelare l’utente ed evitare che soggetti esterni si introducano nel terminale senza che lo stesso se ne accorga.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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