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Con ordinanza n. 14382/2019, depositata il 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Civile, ha stabilito che è comunque responsabile il genitore assente che non ha  rispettato gli obblighi primari del figlio anche se, l’altro genitore, non ha adempiuto ai doveri di mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza.

Il fatto

Nel caso in oggetto, una figlia, quarantenne, ha citato in giudizio il padre per farsi riconoscere un risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sostenendo la violazione degli obblighi genitoriali.

Il padre ha riconosciuto la figlia fin dalla nascita.

Nel corso della vita, la figlia, è stata mantenuta esclusivamente dalla madre.

La domanda è stata accolta sia in primo che in secondo grado, riconoscendo alla figlia i danni morali e materiali.

Il padre, a seguito della decisione della Corte d’Appello, ha promosso ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, non solo il genitore che convive col figlio, lo mantiene, lo educa e lo istruisce.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato in toto il ricorso dell’uomo e hanno liquidato i danni morali e materiali.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 19155/2019, depositata il 17 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che la contestazione della riproduzione informatica deve essere chiara, circostanziata ed esplicita.

Il fatto

Nel caso di specie, una donna ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del marito per farsi riconoscere, a titolo di rimborso spese straordinario, una somma pari ad Euro 2.000,00 per il pagamento delle rette del figlio all’asilo nido.

Dagli “sms” prodotti dalla donna è emerso che il padre del bambino fosse concorde con l’iscrizione presso il nido.

Il marito ha proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia 

I Supremi giudici hanno statuito che il Tribunale ha dato rilievo al contenuto dei messaggi telefonici dell’’impegno dell’uomo di accollarsi metà delle spese della retta dell’asilo nido.

Per tale motivo i Giudici hanno rigettato il ricorso dell’uomo.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con ordinanza n. 18222/2019, depositata il 05 luglio 2019, la Corte di Cassazione, sezione I Civile, ha stabilito che riguardo alla controversia dei genitori sull’affidamento dei figli, se il giudice, con decreto, ha disposto un percorso psicoterapeutico ai genitori, questo è annullabile poiché lesivo del diritto di autodeterminazione.

Il fatto

Nel caso oggetto di controversia, in primo grado e in Corte d’Appello veniva confermato l’obbligo per una madre di effettuare un percorso psicoterapeutico per oltrepassare problematiche scaturite con la figlia.

Inoltre, veniva prescritto anche alla figlia di seguire un percorso di neuropsichiatria infantile.

La madre ricorreva in Cassazione.

La pronuncia 

La Suprema Corte, ha accolto il ricorso precisando che tale percorso imposto alla madre viola gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost., comportando un vero e proprio condizionamento del genitore.

Tale decreto giudiziale ha vincolato la libertà di autodeterminazione della madre riguardo alla cura della propria persona.

Per tale motivo il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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