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Con l’ordinanza n. 26691/2018, depositata il 22 ottobre 2018, la Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che nel caso di furto all’interno dell’abitazione di un condomino, commesso con accesso dalle impalcature esterne installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità del condominio per danno cagionato da cosa in custodia.

Il fatto

Il proprietario dell’appartamento ha citato in giudizio il condominio e l’impresa esecutrice delle opere di rifacimento dell’immobile, per ottenere una condanna nei loro confronti al risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni oggetti preziosi e denaro sottratti ad opera di ignoti, i quali si sono introdotti in casa attraverso i ponteggi lasciati incustoditi dallo stesso appaltatore.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda dell’attore, condannando in solido i convenuti al pagamento della somma di circa € 28.000.

Il condominio ha appellato la sentenza del giudice di prime cure eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale essendo l’impresa appaltatrice l’unica responsabile; nel merito, l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c. essendo il condominio custode solo delle cose di proprietà comune, non invece dei ponteggi; e, in via subordinata, l’insussistenza della propria responsabilità per aver sollecitato l’impresa ad intervenire.

La Corte d’Appello partenopea ha escluso la culpa in vigilando del condominio per aver sollecitato più volte l’appaltatrice a rimuovere il ponteggio, a fronte della sospensione dei lavori.

La pronuncia

La Suprema Corte si è pronunciata favorevolmente sulla configurabilità della responsabilità solidale del condominio con quella dell’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione, sia per culpa in eligendo, sia per culpa in vigilando.

In particolare, nell’ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, sono individuabili due responsabilità.

Da un lato, quella dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria vigilanza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.

Dall’altro, quella del condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia della medesima impalcatura, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.

Studio Legale Damoli

Cass_26691_2018