In tema di violazioni del codice della strada, quando non è possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile esclusivamente l’ordinanza ingiunzione.
Il fatto
Una società francese intestataria di un autocarro, regolarmente immatricolato in Francia e con telaio associato ad una targa francese, lo ha venduto ad un’altra società tedesca, la quale, poi, lo ha trasferito ad un’impresa italiana. La società francese, tuttavia, non ha mai provveduto alla radiazione del mezzo.
Il titolare dell’impresa italiana ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver circolato alla guida di un autocarro munito di targa non propria.
Sia il Giudice di Pace, in primo grado, sia il Tribunale, in appello, hanno accolto l’opposizione promossa dal proprietario del veicolo.
La Prefettura di Genova ha, allora, promosso ricorso per cassazione, in quanto l’opposizione sarebbe inammissibile perché il ricorrente avrebbe potuto impugnare l’ordinanza ingiunzione e non il verbale di accertamento.
La pronuncia
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13676, pubblicata il 21 maggio 2019, ha accolto il ricorso perché fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nelle ipotesi in cui non sia applicabile l’art. 203 C.d.S., che prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria, si applica la disciplina generale della L. 689/1981, che prevede la possibilità di impugnare solo l’ordinanza-ingiunzione.
Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.