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La Corte di Cassazione, Sezione V Penale,  con sentenza depositata il 12 novembre, ha affermato che il mancato avviso da parte della Polizia di farsi assistere da un avvocato prima di svolgere il prelievo ematico, produce una nullità di tipo generale a regime intermedio.

Il fatto

Il caso di specie portato all’attenzione della Consulta riguardava la responsabilità penale di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni.

La Corte di Appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale a seguito della domanda di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena.

L’imputato, a seguito dell’incidente, veniva condotto in nosocomio e, a seguito dei controlli, risultava positivo all’alcoltest.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno statuito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in caso di alcoltest, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che risulta sanata nel caso in cui l’imputato abbia fatto richiesta di rito abbreviato.  

Per tali osservazioni, il ricorso è stato rigettato poiché inammissibile.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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La Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, con sentenza n. 22080/19, depositata il 21 maggio 2019, ha statuito che il comportamento dell’automobilista alla guida non è da ritenersi punibile poichè il superamento della soglia di punibilità è ridotta, non ha posto in essere manovre pericolose e ha guidato durante la notte senza traffico.

Il fatto

Un automobilista tedesco ha percorso una strada extraurbana e, in seguito ad un controllo della polizia stradale, è risultato avere un grado alcolemico poco al di sopra del limite legale.

Il tasso alcolemico rilevato è di 0,82 grammi per litro.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello poi, hanno convenuto sulla punibilità del soggetto.

La pronuncia 

La Cassazione, invero, ha ritenuto non punibile l’automobilista, poichè il comportamento posto in essere è stato ritenuto di lieve entità dato che lo stesso era incensurato e senza carichi pendenti per fatti diversi.

Inoltre, è stato ritenuto lieve la circostanza del superamento di pochi grammi per litro, non è stata posta alcun tipo di manovra pericolosa per altri automobilisti e guidava in assenza di traffico e alle quattro della mattina.

Per rafforzare la decisione, gli Ermellini, hanno indicato che sul verbale non era stata annotato alcun tipo di violazione di norme del Codice della Strada.

Per tale motivo la Corte ha sancito la non punibilità dell’automobilista ex art. 131 bis cod. pen..

Sent non punibilità tasso alcolemico 0,82

 Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con la sentenza n. 22228/2019, depositata il 22 maggio 2019, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Massa, limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il fatto

L’evento risale al 2017, quando un uomo, in sella alla propria bicicletta elettrica, ha provocato un incidente.

Al momento dell’alcoltest, il soggetto, risultava guidare il velocipede con un tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro.

Secondo il C.d.S., non può essere punito con la revoca della patente il ciclista che guida sotto l’effetto di alcolici.

Il Tribunale, al contrario, ha revocato la licenza di guida poichè la bicicletta era con pedalata assistita e, pertanto, necessaria la patente ai sensi del Reg. Europeo n. 168/2013.

La pronuncia 

Tale Reg. Europeo si applica solo ai mezzi con pedalata assistita con potenza superiore ai 250 watt (cicli a propulsione), muniti di targa; tutti gli altri sono considerati velocipedi.

Su questo assunto si basa il ricorso in Cassazione proposto dall’uomo che si è visto ritirare la patente di guida per la seconda volta.

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.

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Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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