Articoli

La pronuncia

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la sanzione ex art. 7 L. n. 689/1981, ma l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale.


Pertanto, è stata riconosciuta l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione amministrativa, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso.

Il Collegio ha affermato che l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza; l’ingiunzione che viene emessa nei confronti dell’obbligato solidale è necessaria ai fini dell’azione di regresso e quindi ai fini della prova dell’illecito o dei presupposti dell’illecito.

In funzione dell’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l’amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi.

Nel 2017, le Sezioni Unite, hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.

Nel caso di specie, il Comune ricorrente ha evidenziato che le due ordinanze – ingiunzione impugnate prevedevano espressamente, già dall’inizio, l’archiviazione della procedura della sanzione amministrativa a carico del presunto trasgressore.

L’amministrazione, infatti, aveva riconosciuto l’effettivo “…errore materiale commesso, individuando come ditta esecutrice dei lavori Alfa che in realtà non esiste…” ed aveva quindi archiviato espressamente il verbale”.

 

Avv. Marco Damoli

 

 

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con recentissima sentenza, ha affermato che la cattiva manutenzione del manto stradale non è causa di risarcimento se l’incidente è avvenuto in fase di rallentamento a pochi metri dal semaforo rosso.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che, alla guida del proprio ciclomotore, è caduto a causa di alcune buche presenti sul manto stradale.

Lo stesso, per comprovare quanto accaduto, ha allegato delle foto delle buche che presentavano screpolature e discontinuità tali da provocare la caduta.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il sinistro si è verificato a pochi metri dal semaforo rosso e, per tale motivo, l’uomo, avrebbe dovuto rallentare la velocità del ciclomotore.

Corretta la visione degli Ermellini che hanno respinto definitivamente la richiesta risarcitoria avanzata dall’uomo.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,  con sentenza depositata il 18 settembre 2019, ha deciso sul caso di una persona che è stata trovata con un tasso alcolemico superiore alla soglia legale e che stava conducendo una macchina di proprietà di una società di leasing. Tale veicolo non è stato confiscato ed è scattato solo il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un uomo che è stato fermato in guida in stato di ebbrezza e stava conducendo una auto intestata ad una società di leasing.

Lo stesso possedeva delle quote della società di leasing.

Il legale dell’imputato, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimo raddoppio della durata della sospensione della patente di guida sul fatto che l’auto non fosse intestata a persona fisica. bensì era di proprietà di una società di leasing e, per cui, di un soggetto giuridico distinto.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione non ha accolto le difese del ricorrente, precisando che il significato di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato va intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa.

Inoltre, il giudice, non ha disposto la confisca del bene a tutela dei soci per evitare di danneggiarli ulteriormente.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale,  con sentenza depositata il 15 novembre, ha condannato a 14 mesi di reclusione una madre che ha spinto il fidanzato quindicenne della figlia ad avere rapporti sessuali con lei.

Il fatto

Il caso di specie riguardava l’attrazione di una madre nei confronti del fidanzato quindicenne della figlia per il quale provava una forte attrazione.

Quanto dichiarato dal ragazzino e della stessa donna, per la Corte d’Appello, è stato ritenuto sufficiente per una condanna a 14 mesi di reclusione per violenza sessuale con la concessione della «sospensione condizionale».

Proposto ricorso per Cassazione.

La pronuncia

Il legale della donna ha dimostrato, ai giudici della Cassazione, mediante una perizia psichiatrica, lo stato di profonda immaturità della stessa, che viene identificata come una persona istrionica, insicura e di labile emotività.

Gli Ermellini non hanno accolto l’istanza del legale, confermando così i 14 mesi di reclusione inflitti dalla Corte d’Appello.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale,  con sentenza depositata il 12 novembre, ha affermato che il mancato avviso da parte della Polizia di farsi assistere da un avvocato prima di svolgere il prelievo ematico, produce una nullità di tipo generale a regime intermedio.

Il fatto

Il caso di specie portato all’attenzione della Consulta riguardava la responsabilità penale di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni.

La Corte di Appello, aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale a seguito della domanda di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena.

L’imputato, a seguito dell’incidente, veniva condotto in nosocomio e, a seguito dei controlli, risultava positivo all’alcoltest.

La pronuncia

Gli Ermellini hanno statuito che la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia, in caso di alcoltest, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che risulta sanata nel caso in cui l’imputato abbia fatto richiesta di rito abbreviato.  

Per tali osservazioni, il ricorso è stato rigettato poiché inammissibile.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con una sentenza del 2019, ha stabilito che non è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza se l’alcoltest è stato effettuato diverse ore dopo  l’incidente e se questo non prevede elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento.

Il fatto

Nel caso di specie, le Forze dell’Ordine si sono presentate sul luogo del sinistro e hanno svolto l’alcolest dopo diverse ore dal loro intervento.

A seguito dell’alcoltest, l’accertamento effettuato è risultato pari a g/l 0,95 e la seconda 1,05 g/l però, non è stato in grado di indicare, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.

L’incremento della dose di alcol nel sangue a quella distanza di tempo, dall’ultima assunzione, è stato ritenuta incompatibile con la regola scientifica al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.

La pronuncia

Gli Ermellini, a seguito della richiesta di risarcimento, hanno sancito che l’intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico rende necessaria la presenza di altri elementi indiziari.

Per tale motivo i controlli effettuati dopo un lungo lasso di tempo non permette di attribuire una attinenza scientifica circa lo stato di ebbrezza della persona.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24855/2019, depositata il 04 ottobre 2019, ha statuito che nel caso in cui risulti, da contratto, una vettura non conforme a quella indicata, l’acquirente può proporre domanda di risoluzione. Per tale motivo non vi sono alternative per il venditore se le dichiarazione sullo stato della macchina sono mendaci.

Il fatto

Un uomo ha stipulato un contratto di compravendita di una autovettura usata Nissan.

In primo grado è stata rigettata la domanda di risoluzione contrattuale per la non conformità della vettura con quella indicata in contratto.

L’acquirente ha proposto ricorso per Cassazione contro la pronuncia della Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto.

La pronuncia

La Corte ha precisato che il ricorrente ha proposto la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., per non conformità del veicolo con quella descitta in contratto; in appello ha fatto riferimemento anche sulla malafede e sul dolo della venditrice con domanda di annullamento del contratto.

Tale domanda nuova non ha pregiudicato quella originaria di risoluzione sulla quale i giudici dell’Appello avrebbero dovuto pronunciarsi.

Per tale motivo gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza.

Macchina alterata km

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23943/2019, depositata in data 25 settembre 2019, ha statuito che le luci che sono state aperte su un fondo di terzi, con lo scopo di arieggiare e dare luminosità, possono costituire oggetto di servitù «costituita per destinazione del padre di famiglia».  

Il fatto

Nel complesso di un edificio, due coniugi, proprietari di un appartamento, hanno denunciato la costruzione di un gabbiotto nel cortile dello stabile, accostato al muro perimetrale adiacenza alla veranda dei suddetti attori.

I coniugi hanno domandato al convenuto la chiusura della finestra, nonostante che tale manufatto, secondo testimonianze, fosse stato costruito antecedentemente all’acquisto del loro appartamento. 

La pronuncia

In base a un già assodato principio della Cassazione, le luci che si aprono sul fondo altrui, fra un vano e l’altro dello stesso edificio, possono costituire oggetto di servitù «costituita per destinazione del padre di famiglia».

Pertanto, è preclusa la questione della finestra nel giudizio definito con la sentenza gravata, secondo costante orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di rinvio opera l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio.

Il ricorso è stato rigettato.

luce aperta

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

 

Con sentenza n. 38945/2019, depositata il 23 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione III Penale, ha statuito che non si posso organizzare feste, presso parchi regionali, senza autorizzazione, poichè le emissioni sonore possono arrecare disturbo agli animali presenti nei parchi regionale e naturali.

Il fatto

Il Tribunale ha condannato i proprietari di un locale per avere organizzato in un’area esterna del locale pubblico (sito nel parco regionale) serate con musica ad alto volume e luci colorate, senza la regolare autorizzazione.

La Corte d’Appello, a seguito dell’impugnazione, ha confermato la sentenza e respinto i motivi dei due imputati.

Proposto ricorso per Cassazione, è stato lamentato, in uno dei motivi, il mancato danno arrecato alla fauna selvatica.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, non ha accolto i motivi proposti dagli imputati poichè, gli stessi, avrebbero dovuto seguire le norme previste dai regolamenti dei parchi naturali e regionali.

Proprio nel regolamento del Parco, è previsto un divieto di “emissioni sonore che possono arrecare disturbo all’habitat naturale nelle sue varie componenti, agli utenti e fruitori del parco e in generale alla tranquillità dei luoghi”.

Gli Ermellini hanno respinto i ricorsi degli imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali.

reati ambientali musica

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 4448, depositata in data 03 settembre 2019, ha affermato che il proprietario di un fondo è responsabile per colpa, anche omissiva, della bonifica del suolo di sua proprietà qualora non abbia adottato le cautele dovute per preservarlo dall’abusivo abbandono di rifiuti altrui.

Il fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento del Sindaco che ordinava la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in un’area di sua proprietà oltre alla bonifica della stessa, chiedendo la sospensione cautelare dell’ordinanza.

Il Comune non si costituiva in giudizio e il Giudice accoglieva l’istanza di sospensione.

La pronuncia

Il TAR, richiamando altri precedenti giurisprudenziali, ha statuito che è richiesta la diligenza media in capo al titolare del fondo nel vigilare l’area di sua proprietà per evitare l’abbandono di rifiuti da parte di estranei, fattispecie regolata dall’art. 192 del Dlgs n. 152/2006.

Per rimproverare una condotta colpevole/omissiva al proprietario del terreno è necessario che gli organi preposti alla vigilanza svolgano accertamenti in contradditorio con gli interessati.

Nel caso di specie è mancato lo svolgimento di specifici accertamenti in contradditorio sullo stato dei luoghi con gli interessati del provvedimento di smaltimento e rimozione dei rifiuti, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare la situazione di abbandono dei rifiuti sulla base di elementi precisi e circostanziati.

TAR Campania n. 4448_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.