Articoli

Con sentenza n. 23391/2019, depositata il 19 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha precisato che se sulla sentenza vi sono due date di deposito, spetta al giudice competente verificare, ai fini della decorrenza dell’impugnazione, qual’è la data corretta basandosi sulla scorta dei dati fattuali.

Il fatto

Il Tribunale, all’esito di un procedimento esecutivo immobiliare, ha emesso una sentenza con due date di avvenuto deposito.

La Corte d’Appello, a seguito dell’impugnazione, ha ritenuto che fossero decorsi i termini per impugnare il gravame, facendo riferimento alla prima delle due date di avvenuto deposito.

Proposto ricorso per Cassazione, è stato lamentato che, la Corte d’Appello, ha fatto riferimento solo alla prima delle due date e non alla data posteriore con scritto: “pubbl.”, non verificando in quale data effettiva fosse avvenuta la pubblicazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha accolto il motivo di ricorso e ha affermato che va individuata l’effettiva data di pubblicazione poiché è l’unica che rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

Spetta al giudice dell’Appello verificare l’effettiva data di pubblicazione «sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d’ufficio presso la cancelleria competente, ovvero utilizzando il canone dell’onere della prova».

La corte d’Appello non ha verificato la data di pubblicazione e per questo, il ricorso, è stato accolto e la sentenza cassata e rinviata ad altra sezione della corte d’Appello.

Senza nome 1

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Il Giudice di pace di Vibo Valentia, con sentenza depositata in data 22 marzo 2017, ha affermato che il diritto al risarcimento del danno in forma specifica sussista anche in caso di antieconomicità della riparazione in forza del principio di infungibilità del bene danneggiato.

Il fatto

L’attore citava in giudizio l’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ritenendola responsabile del sinistro stradale accaduto per carenze manutentive della strada con danni all’autovettura per € 4.800,00.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione contestando la domanda attorea sia nell’an che nel quantum.

In giudizio il CTU rilevava l’antieconomicità della riparazione, trattandosi di autovettura di valore commerciale inferiore all’importo necessario per la sua riparazione.

La pronuncia

Il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilità dell’evento addebitabile al venir meno degli obblighi manutentivi e custodiali in capo all’Amministrazione Vibonese, si soffermava sul quantum del risarcimento del danno.

Questo Giudice, aderendo a un orientamento giurisprudenziale meno recente, ritiene preferire un criterio soggettivo di quantificazione del danno, che tenga conto del rapporto tra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario. Pertanto si dovrà tenere conto non solo del valore economico secondo le tabelle di mercato ma anche del valore aggiunto che il veicolo ha acquisito in forza della sua funzionalità.

Nel caso di specie il danneggiato ha subito una diminuzione del valore della funzionalità dell’autovettura, che costituisce un danno patrimoniale risarcibile, con conseguente diritto di riavere il proprio veicolo perfettamente riparato e funzionante anche qualora decida di rottamarlo e impiegare la somma ricevuta per altri scopi.

Giudice di Pace 2017 Vibo Valentia

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

 

Con sentenza n. 22455/2019, depositata il 09 settembre 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha stabilito che in base all’importo oggetto della domanda deve essere parametrato il valore della controversia che sarà oggetto di accertamento da parte del giudice in ogni corcostanza.

Il fatto

Un avvocato ha proposto ricorso per il pagamento di Euro 14.667,00 oltre accessori a titolo di compenso per l’assistenza professionale in una controversia per lo scioglimento di comunione ereditaria previo disconoscimento di testamento olografo.

La resistente si è opposta chiedendo il mutamento del rito nella forma del sommario di cognizione.

L’intimata è stata condannata a pagare la minor somma, rispetto a quanto domandato dall’avvocato, pari ad Euro 8.532,54, compensando le spese per la metà.

Quanto sostenuto dal Tribunale è che il calcolo del compenso proposto dall’avvocato doveva essere parametrato non tanto sull’intero asse ereditario, bensì sulla quota di spettanza dell’erede.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, è necessario che il giudice deve verificare, caso per caso, l’attività di difesa svolta dal legale, valutare il caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo.

La Corte, infine, ha accolto il ricorso dell’avvocato e ha cassato e rinviato al Tribunale di Avellino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Sentenza compensi avv

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Il T.A.R. Marche, con la sentenza n. 484, depositata in data 12 luglio 2019, ha affermato che l’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire deve essere motivata, anche sinteticamente, purché siano indicate specificatamente le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a qualificare la realizzazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione.

Il fatto

La ricorrente, in qualità di committente ed esecutrice dei lavori, impugnava l’ordinanza di demolizione di opere (nella fattispecie copertura di spazio esterno con materiale plastico e legno e copertura di terrazzo) realizzate in assenza di titolo edilizio con conseguente aumento di volumetria dell’edificio esistente. Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente il T.A.R. sospendeva il provvedimento impugnato, accogliendo l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

La pronuncia

Il T.A.R. Marche, riprendendo un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Stato del 2018, ha statuito che l’Amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo le ragioni che inducono a qualificare l’opera realizzata come nuova costruzione, a fronte di manufatti che in relazione alle dimensioni, alla natura pertinenziale e al materiale realizzato potrebbero essere ricondotti nell’alveo di interventi realizzati senza permesso di costruire. Lo svolgimento di un’attenta istruttoria risponde all’esigenza di individuare le parti che hanno una certa rilevanza edilizia in modo tale che l’ordine di demolizione non riguardi l’intera struttura, con conseguente possibile acquisizione da parte dell’amministrazione dell’area interessata qualora il privato non ottemperi.
Nel caso di specie le opere realizzate sono costituite da strutture facilmente amovibili e da altre più stabili e pertanto è necessaria un’adeguata motivazione sulle ragioni per cui le suddette opere comportino un aumento di volume e di superficie utile dell’edificio esistente, tali da necessitare il rilascio di un permesso di costruire.

Sentenza TAR Marche n. 484_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4780, depositata in data 19 luglio 2019, ha affermato che la realizzazione di un soppalco non necessita del permesso di costruire solo qualora abbia caratteristiche tali da non aumentare la superficie dell’immobile.

Il fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Veneto il provvedimento emesso dal Comune di Venezia che ordinava la demolizione di un soppalco realizzato in luogo del controsoffitto senza permesso di costruire.

Il ricorso veniva accolto con sentenza in forma semplificata sul presupposto che la costruzione di un soppalco, senza incrementi di volume e di modeste dimensioni, non implica il rilascio di un titolo autorizzativo.

La sentenza veniva appellata dal Comune di Venezia, che ribadiva la necessità della domanda di un permesso di costruire al fine della realizzazione del soppalco.

L’appellato si costituiva in giudizio per resistere alle domande avversarie.

La pronuncia

Il Consiglio di Stato, richiamandosi ad una precedente giurisprudenza amministrativa, ha statuito che la realizzazione di un soppalco rientra tra gli interventi edilizi minori per i quali non è richiesto il permesso di costruire solo qualora abbia caratteristiche tali da non incrementare la superficie dell’immobile.

Ciò avviene quando lo spazio realizzato tramite il soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile dalle persone.

Nel caso di specie nonostante l’appellato sia stato autorizzato a realizzare un mero controsoffitto, ha invece realizzato un vano accessibile e calpestabile con conseguente aumento di superficie utile dell’unità abitativa, che rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, con necessità del rilascio del titolo autorizzativo.

Sentenza CdS n. 4780_2019

Dott. Marcello Orlandino

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona, nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto civile.

 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 18411/2019, depositata in data 09 luglio 2019, ha stabilito che si può perdere il posto di lavoro, per giusta causa, se si fa un utilizzo improprio dei permessi della L.104/1992.

Il fatto

Nel caso oggetto di controversia, al lavoratore viene intimato un licenziamento per giusta causa per aver abusato dei permessi ex art. 33, comma 3, della L. 104/92.

Il datore di lavoro ha assunto una agenzia investigativa al fine di controllare l’operato del lavoratore nei giorni di permesso concessi per assistere la zia, in tali giorni, il lavoratore, non si era mai recato presso l’abitazione.

In primo e secondo grado è stato confermato il licenziamento per giusta causa.

La pronuncia 

La Suprema Corte, a seguito del ricorso del lavoratore, ha rigettato i motivi e ha confermato quanto disposto dalla Corte territoriale.

Gli Ermellini hanno precisato che il datore ha la facoltà di assumere una agenzia investigativa, purchè questa operi lecitamente e non violi la privacy del lavoratore.

Sent lavoro legge 104

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Con sentenza n. 12803/2019, depositata il 14 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sezione II Civile, ha stabilito che i condòmini, anche senza convocare l’assemblea condominiale, hanno la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto che la società ha stipulato con il condominio.

Il fatto

Nel caso di specie, alcuni condomini hanno citato in giudizio la società appaltatrice che aveva stipulato il contratto con il condominio, per la inidoneità all’uso dell’opera da essa realizzata costituita nella sostituzione della pavimentazione delle terrazze del fabbricato o, in via subordinata, il suo rifacimento a regola d’arte, e il risarcimento del danno.

In primo grado non venne accolta la domanda di risoluzione del contratto e dell’eliminazione dei vizi, però venne condannata la società a pagare 12.000,00 Euro di risarcimento danni.

La Corte territoriale, in riforma, ha condannato la società appaltatrice al rifacimento della pavimentazione delle terrazze; al contrario, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno.

La stessa Corte ha statuito che i condomini hanno la legittimazione ad agire nei confronti della società, poichè titolari esclusivi delle terrazze.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione, ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello, precisando che la qualità di condomino è legata inscindibilmente a quella di titolare esclusivo di parte dell’edificio.

Così deciso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società.

sciglimento contr appalto di condomino

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Con sentenza n. 23/2019, depositata il 26 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha stabilito che la responsabilità contrattuale, con conseguente risarcimento del danno, dell’inadempimento dell’amministratore di condominio dei suoi doveri, è prevista solo nel caso in cui si sia arrecato un effettivo pregiudizio patrimoniale al condominio.

Il fatto

Il caso di specie riguarda un amministratore di condominio che è stato citato in giudizio da un condominio, il quale ha assunto che lo stesso professionista non ha tenuto diligentemente la contabilità condominiale e ha posto in essere gravi inadempimenti contrattuali come la mancata convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie, e l’omesso rendimento di conti consuntivi.

L’amministratore ha contestato la domanda di appropriazione indebita di fondi condominiali ed, in particolare, l’assunta negligenza professionale nell’adempiere qaunto previsto da mandato.

La pronuncia 

 La necessità è quella, da una parte, di dare la prova della responsabilità del professionista e, dall’altra, dimostrare i danni che ha subito il condominio.

Per tale motivo il condominio deve dimostrare la mala gestio del l’amministratore con i relativi errori posti in essere, il professionista dal canto suo deve dimostrare la correttezza del suo comportomanto.

In conclusione, l’amministratore è stato condannato solo per una carenza riguardo alla gestione economica sul conto corrente condominiale.

inadempim amministratore di condominio

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17124/2018, depositata in data 17 aprile 2018, ha deciso che la conduttrice della palestra deve essere condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p..

Il fatto

Il Tribunale ha condannato la conduttrice della palestra per eccessivi rumori che hanno arrecato disturbo al riposo dei condomini dove la palestra è ubicata.

Tale rumore proveniva dall’impianto di aereazione che permetteva alla musica della palestra di diffondersi nei piani alti del condominio, creando malumori e contrasti ai condomini.

La conduttrice della plaestra ha proposto ricorso per cassazione.

La pronuncia 

La Corte di Cassazione penale, a seguito di rilevamenti effettuati attraverso consulenze tecniche, ha precisato che il rumore proveniente dalla palestra supera la normale tollerabilità, quindi, oltre al superamento dei decibel, ha verificato, nel caso di specie, la diffusa capacità offensiva del rumore.

L’amministratore del condominio, per formare, ulteriormente, il convincimento del giudice, ha raccolto le numerose lamentele dei condomini, i quali hanno affermato che l’eccessivo rumore si percepiva nell’intero edificio.

Per tale motivo la Corte ha condannato la responsabile poichè ha il dovere di gestire la palestra con le relative cautele evitando di arrecare fastidi ai condomini.

In conclusione, la conduttrice della palestra è stata condannata per il reato di disturbo alla quiete pubblica.

Palestra eccessivo rumore condannata

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg

 

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12290, depositata in data 11 giugno 2019, ha affermato che il debitore va individuato al verificarsi del danno, per tale motivo, colui che acquista il bene con infiltrazioni già esistenti, non deve rispondere dei danni precedenti.

Il fatto

Il condominio ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo, per Euro 1.600,00, nei confronti dell’ex proprietario di un appartamento all’interno dello stabile, poichè veniva sostenuto che i danni arrecati all’appartamento della nuova condomina erano stati causati dalla mancanza di manutenzione del manto impermeabile del soprastante solaio.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso del condominio e condannato al risarcimento danno sostenendo che, lo stesso, è custode delle parti comuni ex art. 2051 c.c..

La pronuncia 

L’ex proprietario ha sostenuto di avere ceduto l’immobile nel condominio nel 2012, e che non essendo condomino al momento della delibera dell’assemblea del 2013, ha ribadito che non è tenuto a pagare le somme ingiunte.

In conclusione, il nuovo acquirente non è tenuto a pagare per i danni che vi erano in precedenza, e che l’ex proprietario è tenuto, al contrario, al pagamento dei danni che sono stati arrecati al condominio dalla mancata manutenzione del solaio.

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è 13112018-_DSC3781-1030x716-300x209.jpg