La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con una sentenza del 2019, ha stabilito che non è previsto il reato di guida in stato di ebbrezza se l’alcoltest è stato effettuato diverse ore dopo l’incidente e se questo non prevede elementi indiziari dello stato di alterazione al momento dell’evento.
Il fatto
Nel caso di specie, le Forze dell’Ordine si sono presentate sul luogo del sinistro e hanno svolto l’alcolest dopo diverse ore dal loro intervento.
A seguito dell’alcoltest, l’accertamento effettuato è risultato pari a g/l 0,95 e la seconda 1,05 g/l però, non è stato in grado di indicare, all’atto dell’accertamento del tasso alcolico, di avere assunto alcool dopo il sinistro e prima del test.
L’incremento della dose di alcol nel sangue a quella distanza di tempo, dall’ultima assunzione, è stato ritenuta incompatibile con la regola scientifica al fine di giustificarne la compatibilità con la ricostruzione assunta.
La pronuncia
Gli Ermellini, a seguito della richiesta di risarcimento, hanno sancito che l’intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico rende necessaria la presenza di altri elementi indiziari.
Per tale motivo i controlli effettuati dopo un lungo lasso di tempo non permette di attribuire una attinenza scientifica circa lo stato di ebbrezza della persona.
Avv. Marco Damoli
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.