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La Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24927/2019, depositata il 07 ottobre 2019, ha specificato che le parti del fabbricato condominiale che hanno la finalità di evitare infiltrazioni di acqua piovana o sotterranea rientrano tra le cose comuni, per la funzione necessaria all’uso collettivo.

Il fatto

Il caso riguarda una lite tra condomini in merito alla ripartizione delle spese condominiali per la manutenzione del tetto del fabbricato.

Una condomina, non ha voluto partecipare alle spese per la manutenzione del tetto, in quanto le unità immobiliari appartenenti alla ricorrente non sono situate al di sotto della proiezione verticale del medesimo tetto oggetto di ristrutturazione.

La Corte d’Appello ha affermato che “le opere ed i manufatti fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 c.c., n. 3), deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo”

La pronuncia

La Corte di Cassazione, ha confermato quanto disposto dalla Corte d’Appello, e afferma che le spese per le parti comuni per la conservazione dell’edificio sono assoggettate alla ripartizione in misura, che sono proporzionali al valore delle singole proprietà esclusive.

Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.

Spese per il tetto

Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.

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Con l’ordinanza n. 3877, depositata in data 08 febbraio 2019, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, il coniuge che abbandona il tetto coniugale e interrompe l’erogazione dei contributi economici della famiglia, gli venga addebitata la separazione.

Il fatto

La controversia ha riguardato la separazione personale di due coniugi.

Tale vicenda, si è basata sull’abbandono del tetto coniugale da parte del marito, con conseguente richiesta, da parte della moglie, della separazione a carico dello stesso.

La richiesta di addebito della separazione, è scaturita dall’abbandono unilaterale della abitazione e dall’interruzione dei contributi economici della famiglia.

Sul punto, è stato quindi promosso ricorso per cassazione.

La pronuncia

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3877/2019, ha avvalorato il provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Venezia, e ha convalidato l’addebito della separazione nei confronti del coniuge per i motivi che seguono: in primo luogo, l’omesso contributo economico nei confronti e per il mantenimento della famiglia, e in secondo luogo, riguardo all’abbandono del tetto coniugale.

Non è stato accolto il motivo di ricorso che ha enucleato l’avvocato, affermando che, l’uomo, ha abbandonato l’abitazione per intollerabilità della vita con la coniuge.

La Corte, con tale ordinanza, ha voluto ribadire che l’addebito della separazione è previsto sia, per l’abbandono della casa, che per l’interruzione del mantenimento familiare.

Addebito-separazione-per-abbandono-casa-coniugale-e-mantenimento


Avv. Marco Damoli

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e diritto commerciale.